Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30202 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30202 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALDUINO GIOVANNI N. IL 19/04/1961
avverso la sentenza n. 3523/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo i115
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale nella sede distaccata di Partinico il 18 aprile
2012 e, con essa, la sua condanna alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9
co. 2 1. 1423/1956, per aver violato le prescrizioni di prevenzione
allontanandosi dalla sua dimora senza la necessaria autorizzazione
e, successivamente, rincasando in orari swereegsiletc–cae-iltiolli vi ° LA
consentiti, in Palermo il 12.1 ed il 6.3.2010, propone ricorso per
cassazione Alduino Giovanni, personalmente.
Denuncia con esso il ricorrente di essere affetto da disturbi della
personalità accertati dal CTU nominato dalla corte territoriale e che
immotivatamente ha la corte medesima ritenuto non incidente tale
stato di salute nelle condotte incriminate.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva di cui innanzi, di poi richiamando la esaustiva relazione
del CTU, sentito altresì in dibattimento, con la quale si argomenta
che la patologia accertata a carico del prevenuto non ha avuto
incidenza alcuna sulle condotte delittuose accertate.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITATA,
Roma, addì 30 aprile 2014
IN CANCELLERIA

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