Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30201 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30201 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YANG CHONG JAN N. IL 01/05/1986
avverso la sentenza n. 4692/2011 GIP TRIBUNALE di PRATO, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Prato il 15
novembre 2012 con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata
applicata AI Yang Chong Jan, imputato dei reati di cui agli artt. 23
L. 110/1975, capo A), 1, 4 e 7 L. 895/1967, capo B) e 648 c.p.
(capo C), la pena di anni due di reclusione ed euro 4400,00 di
multa, propone ricorso per cassazione, il predetto imputato, assistito
dal difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 129 c.p.p. e
dell’art. 23 commi 1, 3 e 4 L. 110/1975.
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte, con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela dei ricorrenti si appalesa strumentale e dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
3. Alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1500,00.
P. Q. M.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

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