Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30200 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30200 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTIATO MAURIZIO N. IL 24/11/1970
avverso la sentenza n. 2646/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 19
giugno 2012 con la quale, in riforma di quella resa in prime cure dal
Tribunale etneo il 14.4.2009 nella sezione distaccata di Acireale, è
stata ridotta la pena inflitta in prime cure ad anni uno di reclusione
perché riconosciao-Véle del reato di cui all’art. 9 co. 2 1.
1423/1956, per aver violato le prescrizioni di prevenzione
facendosi controllare in comune divgrso da quello indicato con
obbligo di soggiorno, in Acicastello, 1(29.4.2005, propone ricorso
per cassazione Battiato Maurizio, assistito dal difensore di fiducia,
il quale a tal fine sviluppa due motivi di impugnazione.
1.2 Denuncia in particolare la difesa ricorrente, con il primo
motivo, che il prevenuto è stato controllato in una frazione contigua
Comune di Catania, ove aveva l’obbligo di rimanere, e che
questo non prova affatto la volontarietà della sua condotta; la stessa
circostanza peraltro, valorizzata dalla corte di merito ai fini della
concessa riduzione di pena, non è stata del pari valorizzata ai fini
del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, viceversa
per questo immotivatamente negate.
1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 157 c.p. perchè non dichiarato
prescritto il reato contestato alla data del 29 aprile 2012.

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2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva, di poi confermando che la frazione di Ficarazzi non è
affatto contigua al Comune di Catania come difensivamente
sostenuto e che il controllo dell’imputato avvenne nella via centrale
di tale abitato, notoriamente compreso nella municipalità di
Acicastello.
Palese pertanto la natura di merito ed alternativa delle
considerazioni difensive, in quanto tali incompatibili con la
presente fase processuale.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione, n5ìWtnuto conto la
difesa delle sospensioni del relativo termine per ragioni imputabili
alla difesa, sospensioni che hanno spostato il termine ultimo di
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4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
Il Presidente
Il consigliere relatore

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