Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3020 del 15/12/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3020 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 21/01/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
STEFANO TOCCI, che ha concluso per il rigetto
udito i difensori avv. Dinacci, che ha illustrato alla Corte i vizi che affliggono la
sentenza impugnata e avv. Astri che si è riportato integralmente ai motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/1/2015 la Corte di appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 6/12/2011, resa all’esito di
giudizio abbreviato, appellata dall’imputato, ha assolto l’imputato A.A.
dalle ulteriori imputazioni di bancarotta fraudolenta descritte nei capi n.1, 2 e 3
dell’imputazione,

ex art.110, cod.pen., 223, 216, comma 1, 224 e 217, comma

2, legge fall., per le quali era stato condannato in primo grado, per non aver
commesso il fatto, e, esclusa l’aggravante di cui all’art.219, comma 2, n.1, legge
fall. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha

Data Udienza: 15/12/2017

rideterminato la pena per la residua imputazione per il reato di bancarotta
fraudolenta dissipatoria (capo 4), ritenuto sussistente, in anni 2 di reclusione.
A.A., individuato come amministratore di fatto della società
XX s.r.I., dichiarata fallita il 4/7/2008, era stato accusato, in concorso con
Alessandro Cavestro, amministratore di diritto, di avere distratto liquidità dalle
casse sociali per C 38.494,77= (capo 1), la somma di C 114.000,00= di cui alla
fattura 231/07 nei confronti di Nexor s.r.l. (capo 2), la somma di C 209.200,00=
mediante prelievi ingiustificati attraverso assegni circolari (capo 3), nonché di

alla Expo s.r.l. con un ribasso del 30% e a un prezzo notevolmente inferiore a
quello di mercato.

2. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia,
avv.Marzia Astri del Foro di Brescia, svolgendo tre motivi, tutti diretti contro la
residua dichiarazione di responsabilità del A.A. per la condotta dissipatoria di
cui al capo 4.
2.1. Con il primo motivo, proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

e),

cod.proc.pen. la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione e travisamento della prova decisiva, quanto al prezzo
praticato per la vendita della merce in stock, nonché travisamento del motivo di
appello proposto sul punto.
Il A.A., benché l’operazione commerciale fosse stata realizzata in epoca
successiva alla sua uscita dalla società fallita, era stato ritenuto responsabile
quale

extraneus concorrente nel delitto di bancarotta nella diversa veste di

amministratore della società acquirente, Expo s.r.I.; la Corte aveva disatteso il
motivo di gravame che si basava sul fatto che la merce in questione era stata
venduta con lo stesso sconto praticato ad altri acquirenti come la Yooks s.r.l. ed
assumendo che lo sconto effettuato era stato ben maggiore e corrispondente al
70%.
Secondo la ricorrente, la prova utilizzata dal Giudice (risultante dalla
deposizione del teste William Vaccari del 14/7/2009) era stata però travisata,
poiché risultava che la merce era stata venduta a un prezzo pari al 30% del
prezzo di acquisto, e quindi con uno sconto del 70%, pari peraltro al prezzo per
vendita in

stock

praticato a tutti i clienti, tra cui la predetta Yooks (di cui alle

operazioni di vendita del gennaio, marzo e giugno 2007), come era stato
specificamente dedotto con l’atto di appello e frainteso dalla Corte territoriale.
Tale circostanza, secondo il ricorrente, scardinava completamente l’apparato
logico della sentenza impugnata, che si fondava proprio sulla differenza di prezzo

2

aver dissipato merce per un valore di C 129.825,26=, indebitamente venduta

di vendita riservato in favore di Expo rispetto a quello praticato alla residua
clientela.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett.

b) ed e),

cod.proc.pen., la ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento
all’omessa verifica del dolo dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta.
La piena consapevolezza del A.A. di ledere i diritti dei creditori della
società fallita XX era stata desunta dal fatto che l’operazione dissipatoria era

dal prezzo di vendita palesemente incongruo da parte della società Expo s.r.I.,
amministrata dal A.A..
Al contrario, l’operazione rientrava pienamente nell’attività tipica della
società fallita, mediante vendita in stock e rientrava quindi nella sua prassi
commerciale, da lui ben conosciuta quale precedente amministratore.
Inoltre sussisteva palese contraddizione fra le motivazioni adottate in
sentenza per assolvere il A.A. dalle imputazioni per bancarotta distrattiva di
cui ai capi 1,2 e 3 dell’imputazione, sul presupposto della sua ignoranza dei fatti
societari dopo il 30/3/2007, e la sua ritenuta conoscenza della situazione sociale
nel maggio 2007, posta a base della condanna per il concorso esterno nella
condotta dissipatoria.
2.3. Con il terzo motivo, proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

e),

cod.proc.pen., il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione dell’attenuante del
risarcimento del danno in conseguenza della transazione intercorsa con il
fallimento, mediante pagamento della somma di C 25.000,00= (e non
20.000,00=, come erroneamente indicato),

che corrispondeva a più del 50% di

quanto già versato per l’acquisto della merce ritenuta dissipata (C 38.947,00=).
Inoltre tale elemento avrebbe dovuto essere considerato anche per la
dosimetria della pena, ridotta in modo insufficiente per l’eliminazione di ben tre
condotte distrattive.

3. Con memoria depositata in data 11/10/2017 i difensori di fiducia del
ricorrente A.A., avv.Marzia Astri e avv.prof.Paola Severino (di nuova nomina)
hanno proposto ulteriori notazioni difensive.
In particolare esse hanno sottolineato:
a. che anche la condotta dissipatoria relativa all’unico reato per cui era
persistita condanna in secondo grado, era del 31/5/2007 ed era quindi
anch’essa successiva alla fuoriuscita del A.A. dalla compagine sociale
della XX s.r.I.;

3

stata realizzata in situazione di già palese insolvenza e dal vantaggio conseguito

b. tale vendita si inquadrava nei leciti accordi intercorrenti fra le due società
nella notoria prassi commerciale delle vendite a

stock di merce in

giacenza a fine stagione e relativa scontistica;
c.

le analoghe operazioni poste in essere con la notissima società Yoox non
avevano sollevato censure di sorta, pur essendo anch’esse caratterizzate
dagli stessi ribassi (sconto del 65/70% rispetto al prezzo di acquisto);

d. la sentenza impugnata era partita dal macroscopico errore di ritenere che
la vendita a stock a Yoox fosse stata effettuata con uno sconto solo del

in atti, con al conseguente contraddittorietà processuale;
e.

la motivazione della sentenza di primo grado era anch’essa inidonea a
giustificare la condanna, sia perché aveva trascurato i rapporti XX , sia perché non aveva considerato che la natura della merce
mergeva dalle fatture mai tacciate di falsità, sia perché meramente
apodittica, sia infine e soprattutto perché smentita dagli stessi Giudici
dell’appello;

f.

la sentenza era del tutto contraddittoria nella parte in cui valorizzava il
momento dell’operazione rispetto ai passaggi logici che avevano
giustificato del tutto correttamente l’assoluzione del A.A. dalle
contestate ipotesi di bancarotta per distrazione, in ragione della sua
ormai sopravvenuta estraneità alla gestione sociale;

g.

il A.A. aveva transatto con

il fallimento XX s.r.l.

versando €

45.000,00= C (e non solo C 20.000,00=), cosa che assumeva rilievo ai
fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del
danno;
h. l’applicazione della recidiva infra-quinquennale era in contrasto con
l’art.99 cod.pen. poiché non risultava che il A.A. avesse commesso reati
nei 5 anni successivi alle precedenti condanne, dovendosi aver riguardo ai
due decreti penali di cui ai punti 1 ) e 3) del certificato del casellario
giudiziale (divenuti definitivi, rispettivamente, il 29/5/2009 e il 4/2/2009),
mentre l’asserito reato di bancarotta dissipativa sarebbe stato commesso
nel corso del 2008 e quindi in data antecedente al passaggio in giudicato
dei due citati decreti;
i.

di conseguenza la rideterminazione della pena, con esclusione della
recidiva infra-quinquennale avrebbe portato al bilanciamento con le
attenuanti generiche, con riduzione della pena finale sotto i due anni di
reclusione, con la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale.

4

30%, e così aveva supposto l’esistenza di una prova in realtà inesistente

4. Il processo è stato rinviato in due occasioni, prima all’udienza del
25/9/2017 e poi a quella del 19/10/2017 per impedimento del co-difensore
prof.Severino, che ha quindi dismesso il mandato in data 15/11/2017.
Il nuovo co-difensore, prof.avv.Filippo Dinacci, è intervenuto all’udienza del
15/12/2017 e in sede di discussione ha sollevato il dubbio circa la legittimità
costituzionale della disciplina della durata rigida e predeterminata in anni 10
delle pene accessorie previste dall’ultimo comma dell’art.219 legge fall.
(inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e incapacità all’esercizio di

Costituzionale in proposito emessa il 17/11/2017 dalla Prima Sezione penale di
questa Corte di Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
A.A. è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte
territoriale da tutte le imputazioni di bancarotta distrattiva di cui ai capi 1,2 e 3
della rubrica, sul presupposto che le condotte fossero state poste in essere in
epoca successiva alla sua uscita per recesso dalla società fallita.
Per quanto riguarda l’imputazione di bancarotta dissipatoria, la
responsabilità accertata in primo grado a carico del A.A., nella qualità di cogestore di fatto della società fallita XX s.r.I., è stata confermata dalla Corte
territoriale in diversa prospettiva, ossia in veste di concorrente estraneo nel
reato proprio dell’amministratore, ossia per aver ricevuto, quale amministratore
della società acquirente Expo s.r.I., una partita di merce venduta in stock a un
prezzo sottocosto eccessivamente ribassato (cfr sentenza impugnata, pag.15).
1.1. Per vero la giurisprudenza di questa Corte tende a escludere la
sussistenza degli estremi costitutivi della bancarotta per dissipazione nel caso di
vendita di merce sottocosto, che richiede, sotto il profilo oggettivo, l’incoerenza
assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in
essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’autore della condotta
di diminuirne il patrimonio per scopi ad essa estranei (Sez. 5, n. 5317 del
17/09/2014 – dep. 2015, Franzoni e altro, Rv. 262225; Sez. 5, n. 47040 del
19/10/2011, Presutti, Rv. 251218).
1.2. In ogni caso la Corte territoriale ha mal interpretato il motivo di
appello proposto dall’imputato (pag.11 atto di appello) che aveva sostenuto che
la società fallita aveva praticato ad altre società (Yooks s.r.I.) un prezzo di

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uffici direttivi di impresa), richiamando l’ordinanza di rimessione alla Corte

acquisto analogo a quello effettuato a Expo s.r.I., pari al 35% del prezzo di
acquisto (che non era quindi lo sconto concesso, come sostenuto in sentenza).
1.3. Quel che è più significativo e dirimente è poi il rilievo che,
diversamente da quanto sostenuto in sentenza, con erroneo richiamo alla
deposizione del teste William Vaccari del 14/7/2009, allegata al ricorso e citata
nella sentenza impugnata, la società fallita XX aveva venduto merce in stock
alla Yooks con un ribasso del tutto analogo a quello concesso alla Expo, in tre
occasioni (gennaio, marzo e giugno 2007), ossia al 30% del prezzo di costo e

E’ quindi del tutto evidente il travisamento del dato probatorio operato
dalla Corte di appello che, a pagina 15, ha sostenuto che lo sconto praticato a
Expo era del 70% e diverso da quello accordato a Yooks del 30% (mentre per
entrambe era appunto del 70%); la Corte di appello ha aggiunto che sussisteva
una ben più elevata riduzione del prezzo rispetto a quello praticato alla
restante clientela, giudicando tale elemento dirimente e decisivo per
comprovare la ravvisata dissipazione (testualmente: «Va anzi sottolineato come
proprio la circostanza, dedotta dall’appellante, che le vendite a stock fossero
state generalmente praticate con uno sconto del 30% dimostra come la
svalutazione a fine stagione degli articoli avrebbe potuto giustificare al massimo
una tale riduzione di prezzo e non quella, del tutto sbalorditiva, del 70%»).

2. Anche dal punto di vista soggettivo la censura svolta dal ricorrente con il
secondo motivo di ricorso, relativo al dolo dell’extraneus nel delitto di bancarotta
fraudolenta, coglie il segno.
La piena consapevolezza del A.A.  di ledere i diritti dei creditori della
società fallita XX era stata desunta sia dal fatto che l’operazione
dissipatoria era stata realizzata in situazione di già palese insolvenza, sia dal
vantaggio conseguito da parte della società Expo s.r.I., amministrata dal A.A.,
dal prezzo di vendita palesemente incongruo.
Al contrario, a parte il fatto che l’operazione rientrava nell’attività tipica e
nella prassi commerciale di vendita in stock della società fallita, è abbastanza
evidente la contraddizione sussistente fra le motivazioni adottate in sentenza
per assolvere il A.A.  dalle imputazioni per bancarotta distrattiva di cui ai capi
1, 2 e 3 dell’imputazione, sul presupposto della sua ignoranza dei fatti sociali
dopo il 30/3/2007, e la sua ritenuta conoscenza della situazione sociale nel
maggio 2007, posta a base della condanna per il concorso esterno nella
condotta dissipatoria.

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quindi con uno sconto del 70%.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata in ragione degli
accertati gravi logici della motivazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte
di appello di Brescia per nuovo esame.
Resta assorbito l’esame delle ulteriore censure proposte con il ricorso
principale e con la memoria recante motivi nuovi dell’11/10/2017, e ai rilievi
formulati all’udienza del 15/12/2017, attinenti a questione di legalità della pena
e di legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria, rilevabili

ex officio.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Brescia per nuovo esame.

Così deciso il 15/12/2017

Il Co igliere estensore

Il Presidente

Umert Lui iIcot

Paolo Antonio Bruno

Depositato in Canoe!!

Roma, lì

P.Q.M.

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