Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3020 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3020 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da PEPE MILIZIA Oreste nato il 5/2/1980;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione del riesame in data
31.7.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giuseppe Pomarico del Foro di Brindisi che si è
riportato ai motivi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7/7/2015 il GIP del Tribunale di Lecce disponeva
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di
Pepe Milizia Oreste, unitamente a Vitale Alex, in ordine al reato di cui agli
artt. 56, 110, 629 c.p..
Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari meritevoli di tutela attraverso la misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, respingeva l’istanza proposta,
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Data Udienza: 03/12/2015

confermando l’ordinanza impugnata.
Ricorreva per Cassazione l’indagato, sollevando i seguenti motivi di
gravame: violazione dell’art. 292 c.p.p. e 309 c.p.p., per essere il
provvedimento impugnato viziato da mancanza di motivazione, non avendo
il Tribunale effettuato una valutazione effettiva del provvedimento del GIP,
che, ad avviso della difesa, si era appiattito sulla richiesta del P.M.;
inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni tra presenti per parziale
trascrizione; inutilizzabilità della trascrizione della conversazione registrata

p.o.: Carone Alessandro);insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in
ordine al reato di estorsione, trattandosi di intervento che il Pepe ha posto
in essere per spirito solidaristico; insussistenza delle esigenze cautelari non
essendo stati valutati l’elemento oggettivo e soggettivo del reato;
violazione di legge processuale e penale con riferimento alla valutazione di
adeguatezza della misura cautelare applicata, per essere stati valutati, da
parte del tribunale, solo i precedenti penali del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente
infondati i motivi dedotti.
Il primo motivo attiene all’illogicità della motivazione: secondo il ricorrente
il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto annullare l’ordinanza cautelare del
Gip in quanto detto giudice si sarebbe appiattito sulle conclusioni del P.M.,
senza effettuare alcun vaglio critico come imposto dalla L. 47/2015.
Invero come affermato da questa Corte, in tema di motivazione dell’ordinanza
cautelare, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16
aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo
esplicitata la necessità che l’ordinanza abbia comunque un chiaro contenuto
indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne
consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen.,
l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non
indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (Sez. 6 ,44606
del 1/1072015 conf. sent. n. 44607 del 2015, non massimata). E tuttavia nel
caso di specie il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato con il
ricorso, l’ordinanza a pag. 3, evidenzia come il GIP, dopo avere rappresentato gli
elementi costitutivi del reato contestato, abbia calato detti parametri nel caso
concreto, conformemente al novellato disposto normativo ed abbia effettuato un

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all’interno dell’autovettura Yaris, per assenza di uno degli interlocutori ( la

autonomo vaglio delle risultanze investigative raccordandole tra loro ed
attribuendo al Pepe il ruolo di intermediario, essendosi questi attivamente
adoperato per far rientrare Carone Alessandro, in possesso dell’autovettura a lui
sottratta. Deve, al riguardo, premettersi, con riferimento alla posizione che
assume l’intermediario nel delitto di ricettazione, che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed
ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come
corrispettivo per l’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione

della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento
di tale compenso ( Sez. 2, n. 6818 del 31/1/2013 rv. 254501). Ha sostenuto la
difesa che il Pepe sarebbe intervenuto per spirito di amicizia in favore del
Carone, ebbene questa Corte ha ripetutamente affermato che colui che
interviene in favore della vittima, anche se per incarico di quest’ultima, non
risponde del concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della
persona offesa e per motivi di solidarietà umana, dovendosi altrimenti ritenere
che la sua opera contribuisce alla pressione morale e alla coazione psicologica
nei confronti della vittima e quindi conferisce un apporto causativo all’evento
delittuoso (cfr. ad es. Cass. sez. 2, n. 5845/1995; Cass. sez. 2, n. 9172/2002;
Sez. 2 26837/2008 rv.240701)). Trattasi del caso ricorrente del cd. cavallo di
ritorno, qualifica che il Tribunale ravvisa in capo al prevenuto in ragione del suo
intervento in favore della vittima cui prospettava, sin da subito, di aver
rintracciato i possessori dell’autovettura, fornendogli dettagli circa il luogo e
l’orario del commesso reato, intavolando trattative tese all’ottenimento della
somma di euro 1.200,00 per la sua restituzione. Il convincimento manifestato
dai giudici di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato contestato, e cioè di una qualificata probabilità di responsabilità
dell’indagato in ordine al reato stesso, in quanto espressione di un percorso
argomentativo coerente e logicamente plausibile, si sottrae, pertanto, ad alcuna
censura. Dovendosi, al riguardo, rammentare che il controllo della Corte di
cassazione sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale, non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza
e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità
la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal
giudice di merito) ma è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato e all’assenza di illogicità evidenti, ossia

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del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita

alla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento. Requisiti che, quindi, debbono ritenersi positivamente riscontrati
allorché, come nel caso in esame, il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario, con valutazione che risulti compatibile e coerente con i canoni della
logica e con i principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie (cfr. ex plurimis SU n. 11/2000; Cass. sez 6, n. 3529/1998; Cass. sez.
4, n. 206104/1996).

presenti per parziale trascrizione ( motivo secondo ) , ovvero per l’assenza di
uno degli interlocutori (quanto alla conversazione avvenuta all’interno
dell’autovettura Yaris di proprietà della madre di Carone Alessandro)( motivo
terzo), detti i vizi prospettati in sede di riesame con i motivi aggiunti, non sono
stati valutati dal Tribunale che sul punto non ha reso risposta e tuttavia essi non
appaiono dirimenti ai fini del travolgimento dell’impugnata ordinanza in quanto
assolutamente generici. Il ricorrente lamenta la parziale trascrizione della
conversione , omettendo di indicare di quale parte di conversazione si tratta e di
trascriverne o illustrarne il contenuto omesso, come sarebbe stato suo onere in
forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (
sez. 1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225; sez. 4 n. 3360 del 16/12/2009, Rv.
246499; sez. 5 n. 11910 del 22/1/2010, Rv. 246552).
Quanto al terzo motivo di ricorso di certo il Tribunale ha errato nel ritenere
utilizzabili le conversazioni registrate all’interno della vettura Yaris pur in assenza
di uno degli interlocutori, in quanto tale mezzo di documentazione se è ammesso
quando il soggetto ne sia partecipe, trattandosi di registrazione operata da
persona protagonista della conversazione estranea agli apparati investigativi e
pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.
( Sez. 6, n.16986 del 24/2/2009, rv. 243256), deve ritenersi inutilizzabile se
eseguita in assenza del protagonista, tuttavia l’ordinanza impugnata non si fonda
su tale registrazione ma su altri sintomatici elementi indizianti, quali la
localizzazione del Pepe tramite GPS e sui tabulati telefonici che attestano gli
spostamenti del Pepe e l’attivazione dello stesso, unitamente al Vitale, per il
recupero del mezzo. Ciò impone a questa Corte, sulla base del criterio di
resistenza applicabile anche al giudizio di legittimità (sez. 6 n. 10094 del
22/2/2005, Rv. 231832; sez. 5 n. 37694 del 15/7/2008, Rv. 241299), di
considerare irrilevante l’errore di diritto nel quale è incorsd)il Tribunale del
Riesame nell’omettere di motivare sul vizio prospettato con i motivi aggiunti, per
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Quanto agli eccepiti vizi di inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni tra

non avere avuto il suddetto errore un peso reale sulla decisione assunta dal
giudice di merito.
Quanto alla contestazione in ordine alla sussistenza i gravi indizi di
colpevolezza, per avere il Pepe, a dire della difesa, posto in essere la
trattativa per spirito di amicizia, il Tribunale del riesame ritiene che sussista
il presupposto cautelare di cui all’art. 273 cod. proc. pen., rilevando come il
fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerga dalle dichiarazioni
della p.o.ti Carone Alessandro, dai tabulati telefonici e dalle rilevazioni del

Pepe e da lui gestita anche in termini di importo , per ottenere dal Carone,
quale profitto ingiusto, la somma di euro 1.200,00 per la restituzione
dell’autovettura precedentemente rubata. Il Tribunale si sofferma sulla
prospettata “motivazione amicale” che avrebbe spinto il Pepe ad attivare la
trattativa, evidenziando il ruolo di intermediario del soggetto come
ricavabile dagli spostamenti e dai contatti con i possessori del mezzo da lui
messi al corrente della situazione, e dalla espressa richiesta di denaro
formulata alla vittima, collegata alla minaccia implicita di perdita del
mezzo.
Quanto alle esigenze cautelari di cui al quinto e sesto motivo di ricorso,
ritenute meritevoli di tutela attraverso la misura degli arresti domiciliari,
nell’ordinanza si è fatto, ragionevolmente, riferimento alla personalità
dell’indagato che ha già riportato pregiudizi penali anche specifici, i quali
denotano spiccata pericolosità sociale ed alle specifiche modalità della
condotta; ciò, legittimamente, ha imposto l’adozione della misura cautelare
domiciliare, stante l’inadeguatezza di altra misura meno afflittiva a
prevenire il rischio di reiterazione di condotte criminose trattandosi di
soggetto recidivo, inaffidabile, propenso al delitto e privo di autodisciplina.
Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato
inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda
della somma di € 1.000,00.

P.Q.M.

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GPS che, incrociati tra loro, hanno dato atto della trattativa intavolata dal

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di € 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio, il 3.12.2015

dot Lucia Aie i .

Il Presidente
d tt. Franco Indan se

Il Consigliere estensore

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