Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30199 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30199 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUZIDI HABIB N. IL 16/06/1978
avverso la sentenza n. 3904/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 15
febbraio 2013 con la quale, in riforma quanto alla pena, di quella
resa in prime cure dal GUP del Tribunale della stessa sede il 18
luglio 2012 veniva ridotta la pena inflitta ad anni tre di reclusione
ed euro 120.000,00 di multa perché riconosciuto colpevole, in
concorso con altri, del reato di immigrazione clandestina di oltre
900 extracomunitari ((art. 12 co. 1 e 3 lett. a, b e d, 3-bis, 3-ter lett.
b) d. lgs. 286/1998), in Pozzallo il 30 maggio 2011, propone ricorso
per cassazione Bouzidi Habib, personalmente, illustrando due
motivi di impugnazione.
1.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione della norma
incriminatrice e difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che la
fattispecie andava inquadrata nel primo comma vigente al momento
dei fatti; che nella fattispecie non risulta provato il profitto indiretto;
che l’imputato, al pari dei concorrenti, è estraneo a gruppi criminali
organizzati e che ha agito non per fini di lucro.
1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia altresì il
ricorrente violazione della norma incriminatrice e difetto di
motivazione perché non riconosciuta in favore dell’imputato la
particolare attenuante speciale di cui all’art. 12 co. 3-quinquies d.
lgs. 286/1998, avendo lo stesso offerto nell’immediatezza dei fatti
una sua fattiva collaborazione per fare chiarezza sui fatti di causa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Col primo mofivo, peraltrólIrgomentare generico, propone il
difensore una ricostruzione della vicenda di gran lunga meno grave
di quanto accertato (il ricorso non involge le fonti tu prova
valorizzati dal giudice territoriale) e cioè ii4 trasporto in Italia, in
condizioni di estremo pericolo e per finalità di profitt9 di circa312
clandestini, fatto integrante il reato contestato senza possibilità di
dubbio.
Quanto invece alla presunta collaborazione offerta dall’imputato e
di cui al secondo motivo di censura, trattasi di motivo non proposto
in appello e comunque genericamente illustrato giacchè per nulla
riferita nello specifico la condotta per la quale si invoca il beneficio.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna -da ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

P. Q. M.

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