Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30198 del 15/01/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30198 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DEMARIA DANILO N- 23.07.1981
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TORINO in data 9 dicembre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza In data 9 dicembre 2011 la Corte d’Appello di Torino confermava la
sentenza del Tribunale di Cuneo emessa in data 10 febbraio 2010, appellata da Demaria
Danilo. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato di cui all’art. 186 2 comma lett. c) Codice della Strada per aver
guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,16/2,13 g/1)
a)
2- Avverso tale decisione propone ricorso personalmente il Demaria lamentando con unico
motivo la mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3- La Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità, sulla base di due convergenti considerazioni:
Il rilievo- sia pure con affermazione incidentale- che la norma applicabile (quella di
cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nel testo da ultimo innovato ex L. n. 120
del 2010) non poteva ritenersi più favorevole, sì da consentire di applicare la
disciplina del lavoro di pubblica utilità, parimenti introdotta con la stessa novella.
la genericità della richiesta di sostituzione, non corredata dalla specifica indicazione
del lavoro da svolgere, senza cioè lo specifico riferimento all’attuale esistenza di un
progetto in tal senso.
Il ricorso non è fondato, pur non potendosi condividere in toto le considerazioni reiettive
sviluppate dal giudice di appello. La tematica da affrontare concerne l’introduzione, con
la L. n. 120 del 2010, nella disciplina sanzionatola dei reati in materia di circolazione
stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, della sanzione del “lavoro
1-

Data Udienza: 15/01/2013

di pubblica utilità” per la guida sotto l’influenza dell’alcool e per la guida in stato di
alterazione da assuNione di sostanze stupefacenti.
In primo luogo, sembra corretto ritenere – contrariamente all’affermazione a riguardo
della sentenza impugnata- che l’applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolva in
una disposizione di favore per il reo, che quindi dovrebbe trovare applicazione, ai sensi
dell’art. 2 c.p., comma 4, anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente
disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Ciò perché l’apprezzamento
del carattere complessivamente più favorevole va sviluppato considerando la disciplina
normativa nel suo complesso e in ragione degli effetti che ne possono derivare per il
reo. Va peraltro evidenziato che, una volta individuata la disposizione
complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità,
ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento
normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, perché In tal modo verrebbe
ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal
legislatore, violando così il principio di legalità (Sezione 4^, 20 settembre 2004,
Nuciforo): da ciò discende che, laddove il giudice ritenga di accedere alla richiesta di
applicazione del lavoro di pubblica utilità, per i limiti edittali della pena detentiva da
sostituire dovrà avere riguardo a quelli stabiliti nel nuovo art. 186 C.d.S.
Quanto al secondo aspetto va invece osservato che, salva la necessaria richiesta del
pubblico ministero in caso di decreto penale, il giudice può procedere, invece, alla
sostituzione anche di ufficio. Non è infatti espressamente prevista la richiesta
dell’Amputato quale presupposto essenziale della “sostituzione”, come invece previsto
dal Digs. n. 274 dei 2000, art. 54, comma 1, richiamato, quale disciplina di ordine
generale, nella innovata disciplina in materia di circolazione stradale, giacché si prevede
solo la condizione “negativa” della “non opposizione” da parte dell’imputato. Pur nel
silenzio della legge, però, nulla esclude che in disparte, come è ovvio, l’ipotesi del
decreto penale possa esservi una esplicita richiesta dell’imputato ad esempio, in
dibattimento o in sede di opposizione a decreto penale di condanna, con la particolarità
che, in tal caso, l’eventuale diniego di sostituzione va motivato, trattandosi di
provvedimento certamente impugnabile. Piuttosto, ammessa la possibilità della
“richiesta” dell’Imputato, vi è da chiedersi, quanto al “tipo” di lavoro di pubblica utilità,
se questa possa essere avanzata “genericamente”, rimettendo cioè al giudice la relativa
scelta determinativa, e se, in caso di richiesta specifica avente ad oggetto un particolare
“tipo” di lavoro, Il giudice ne risulti in qualche modo vincolato. Come precisato da
questa Corte (Sez. IV, n. 31145 del 07/07/201, Finocchiaro, Rv. 250908 ), “per una
corretta soluzione di queste questioni non si ritiene possa essere utilmente invocata la
peculiare disciplina relativa al processo penale davanti al giudice di pace, che pare
strutturalmente incompatibile con quella dettagliata in materiali circolazione stradale,
prevedendo un’articolata formazione “progressiva” della decisione di cui qui non vi è
traccia.
Inoltre, il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice
salva la ricordata ipotesi della richiesta di decreto penale di condanna.
Ciò consente di ritenere, anche perché la lettera della norma non autorizza
interpretazioni restrittive, la possibilità di una richiesta indeterminata nell’oggetto, che
rimetta cioè al giudice l’Individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità. Una richiesta
di tal genere, astrattamente ammissibile, presenta però il rischio di essere rigettata,
ove il giudice ritenga di non poterla accogliere proprio per la genericità e per la
conseguente impossibilità di individuare un lavoro di pubblica utilità concretamente
applicabile al caso di specie. Va soggiunto che una richiesta indeterminata
presenterebbe l’inconveniente delle difficoltà operative per la struttura di destinazione
ove dovrebbe essere svolto il lavoro sostitutivo, non preavvertita della specifica
situazione; al contrario, il necessario previa contatto con la struttura di destinazione,
finalizzata a formalizzare una richiesta determinata, si fa apprezzare perché risolve ab
imis questi problemi. Ne deriva che, sotto questo assorbente profilo, la doglianza della
difesa non può trovare accoglimento in questa sede, a fronte della insindacabile
decisione del giudice di appello di non accogliere, proprio per indeterminatezza e
genericità, la richiesta per l’assenza di un lavoro sostitutivo oggetto precipuo della
richiesta. è decisione incensurabile nel merito e corretta, non potendosi certo

sostenere, come pure invece patrocinato In ricorso, la sussistenza di un “onere” per il
giudice di predisporre il progetto per il lavoro sostitutivo”.
4- Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali..
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2013
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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