Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30196 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30196 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANCORA EGIDIO N. IL 27/04/1944
avverso la sentenza n. 15171/2013 TRIB.SEZ.DIST. di GROTTAGLIE,
del 03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 3 giugno
2013 con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata ad
Ancora Egidio, imputato del reato di cui all’art. 9 co. 2 L.
1423/1956, la pena di mesi otto di reclusione, propone ricorso per
cassazione, il predetto imputato, personalmente, deducendo
violazione dell’art. 129 c.p.p. e degli artt. 121 c.p.p. e 133 c.p..
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte, con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela dei ricorrenti si appalesa strumentale e dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
consegue sia la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1500,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
DEPOSITATA1

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