Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30195 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30195 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
WANG XIAOPING N. IL 08/02/1973
avverso la sentenza n. 725/2010 GIUDICE DI PACE di PRATO, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quel che attiene alla compatibilità con la normativa
sovranazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, si
è di recente registrato l’intervento risolutivo della Corte di giustizia
con la decisione del 6 dicembre 2012 sulla domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di
Rovigo, nel procedimento penale a carico di Md Sagor. Ed è appena
il caso di ricordate che già questa Corte aveva statuito che «la
fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10-bis d.lgs n. 286
del 1998, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva
Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando
alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva
predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale
degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e
non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre
un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria
del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a
regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato» —
Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv. 251671.
Tanto premesso, nessuna delle conclusioni del ricorso proposto dal
nell’interesse della legge può trovare accoglimento.
P. T. M.

1. Il Giudice di Pace di Prato, con sentenza del 10marzo 2011,
condannava Wang Xiaoping, imputato della contravvenzione di cui
all’art. 10-bis d. lgs.. 286/1998, alla pena di euro 3500,00 di
ammenda. qvuitztk
Avverso detta condanna ricorre per cassazione il Procuratore/della
repubblica di Firenze dgellicurklecectligoeroisat~ denunciandone
l’illegittimità per violazione di legge/ in particolare deducendo che
la norma incriminatrice ed il soggiorno clandestino con essa
sanzionato vanno posti in relazione alla direttiva europea 115/2008
e della legge nazionale ad essa collegata (L. 129/2011 di conv. D.1.
89/2011) comunque applicabile al caso in esame, con la
conseguenza che andrebbe disapplicAthio la norma incriminatrice
per contrasto con la direttiva europea, ovvero formulata
pregiudiziale europea, ovvero annullata con rinvio la sentenza
impugnata.

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I

Il Presidente

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 30 aprile 2014
Il cons. est.

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