Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30193 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30193 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMIERI GIUSEPPE N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 359/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 16
ottobre 2012 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale .44, barese il 12 novembre 2009, nella sezione
distaccata di Bitonto e, con essa, la sua condanna alla pena di anni
uno e giorni 15 di reclusione perché riconosciuto colpevole, uniti
dal vincolo della continuazione, del reato di cui all’art. 9 co. 2 1.
1423/1956 e di quello di cui all’art. 116 C.d.S., per aver violato le
prescrizioni di prevenzione ponendosi alla guida di un potente
motociclo sprovvisto di patente di guida perché revocatagli e in
Bitonto il dì 11 maggio 2008, propone ricorso per cassazione
Palmieri Giuseppe, personalmente, lamentandone la illegittimità per
violazione di legge e difetto della motivazione.
Denuncia la difesa ricorrente, in particolare, che la contestazione
della contravvenzione di cui all’art. 116 Cd.S. esclude la punibilità
del delitto, vertendosi in ipotesi in cui l’una condotta è speciale
rispetto all’altra, che per questo esclude.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni giuridicamente corrette rimaste
prive di replica nel ricorso di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti rammentato l’insegnamento
di questa corte secondo cui, nella fattispecie, ricorre una ipotesi di
concorso formale di reati, nello specifico riconosciuto come tale da
numerosi precedenti di legittimità:
Le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale hanno lo scopo di
rafforzare l’obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme
idonee a contenerne la pericolosità. Pertanto, ogni comportamento
integrante gli estremi di altro reato che contrasti con questa finalità,
come quello di guida senza patente, dà luogo anche alla violazione
dell’art. 9 1. n. 1423/56, senza la possibilità di ritenere questa
violazione assorbita nella prima’ (Cass., Sez. I, 09/06/2010, n.
25122; Cass., Sez. I, 05/02/2009,11. 8496; Cass., Sez. I, 17/11/1994,
n. 1053, Chimenti)

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

P. Q. M.

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