Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30192 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30192 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGANUCO NUNZIO N. IL 08/12/1978
avverso la sentenza n. 325/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Caltanissetta il
19 febbraio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in
prime cure dal Tribunale di Gela il 9 gennaio 2010 e, con essa, la
sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956,
per aver violato le prescrizioni di prevenzione frequentando più
volte pregiudicati, in Gela tra il marzo 2006 ed il gennaio 2007,
propone ricorso per cassazione Maganuco Nunzio, assistito dal
difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di
impugnazione.
1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione della
norma incriminatrice e dell’art. 125, co. 3 c.p.p., nonché difetto di
motivazione sul punto, in particolare lamentando: la corte
territoriale non ha dato congrue risposte ai rilievi difensivi; gli
incontri contestati ai fini della ritenuta condotta criminosa sono stati
occasionali, per strada o in bar con lo scambio di un saluto ovvero
di una battuta, eppertanto al di fuori della nozione descritta dalla
norma incriminatrice “di associarsi”; i quattro episodi contestati non
integrano abitualità nella condotta; la corte territoriale ha
sostanzialmente ignorato la questione di diritto esposta dalla difesa.
1.2 Col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente
denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 125 co. 3 c.p.p. e
62-bis c.p., sul rilievo che non sarebbero state valutate tutte le
circostanze soggettive ed oggettive offerte dal processo; che
l’impugnato diniego sarebbe stato fondato sulla sola personalità del
prevenuto; che la concessione del beneficio avrebbe commisurato la
pena al fatto.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
3.1 Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva di cui al primo motivo di ricorso, di poi confermando
l’abitualità delle frequentazioni, le loro caratteristiche, la
medesimezza del contesto criminale dei pregiudicati incontrati,

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
Il Presidente
Il consigliere relatore

circostanze queste le quali, cumulativamente considerate, inverano
senza possibilità di dubbio il reato contestato.
3.2 Quanto invece al secondo motivo di impugnazione, è nota la
reiterata quanto consolidata lezione ermeneutica di questa corte di
legittimità secondo cui è legittimo il diniego delle circostanze
attenuanti generiche fondato sulla sola gravità dei reati giudicati,
nel caso in esame peraltro giustapposta dal giudice territoriale alla
valutazione, di merito, circa la inopportunità di pervenire ad un
trattamento sanzionatorio vieppiù mite di quello inflitto, vicino al
minimo edittale.

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