Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30190 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30190 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AQUINO ALBERTO N. IL 06/07/1975
avverso la sentenza n. 421/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 10
aprile 2013 con la quale veniva confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Trani il 18 ottobre 2012 e, con essa, la sua
condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 800,00 di
multa perché riconosciuto colpevole dei reati, uniti ai sensi dell’art.
81 c.p., di evasione dagli arresti domiciliari, di detenzione di pistola
a tamburo priva di matricola e sprovvista dei contrassegni
individuativi, in Canosa il 27.11.2011, propone ricorso per
cassazione D’Aquino Alberto, assistito dal difensore di fiducia, il
quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione.
2.1 Denuncia col primo di essi la difesa ricorrente illogicità della
motivazione impugnata sul rilievo che sarebbe stata dimostrata
l’impossibilità da parte dei CC. di porre sotto osservazione il
maneggio di eventuale arma da parte dell’imputato; che i testi Zitoli
e Fuscaldi non erano attendibili; che le censure difensive sarebbero
state ignorate dalla corte territoriale.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 62-bis c.p. per il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la
severità degli aumenti sanzionatori collegati all’applicazione della
continuazionee e la mancata riduzione per la diminuante del rito
abbreviato, richiesto ed illegittimamente non concesso.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha infatti annotato il giudice di secondo grado, in riferimento alle
deduzioni difensive affidate al primo motivo di doglianza, che la
tesi difensiva sulla difficoltà dell’avvistamento è smentita dalle
concordi testimonianze dei tre sottufficiali dei CC escussi come
testi e dalla circostanza che proprio sul luogo indicato dai medesimi
è stata rinvenuta l’arma clandestina.
Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, ha la corte
diffusamente e lodevolmente motivato le ragioni della decisione sul
trattamento sanzionatorio, richiamando l’entità dei fatti e,

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

soprattutto, la personalità dell’imputato, particolarmente negativa
per precedenti reiterati e caratterizzata da allarmate valutazioni di
prevenzione.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento della diminuente per il
rito abbreviato, ha evidenziato la Corte territoriale che aveva
l’imputato formulato richiesta condizionata alla perizia sull’arma,
ritenuta correttamente inutile dal giudicante per le condizioni di
tempo e di luogo del ritrovamento e per lo cetlelit~ di
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conservazione dell’arma medesima.

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