Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3019 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3019 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

NICOLOSI Salvatore nato il 5.9.1978
avverso la sentenza n. 449/2015 del GUP del Tribunale di Catania del 19.5.2015
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita La relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

Premesso in fatto

Deve premettersi che l’adesione all’astensione proclamata dagli avvocati penalisti,
addotta dalla difesa del ricorrente, non è rilevante trattandosi, nel caso di specie, di
udienza camerale ex art. 611 c.p.p., per la quale non è previsto l’intervento dei difensori.
Nel merito il ricorso è inammissibile.

1

Data Udienza: 03/12/2015

Con sentenza del 19.5.2015 il GIP del Tribunale di Catania emetteva sentenza di applicazione
pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Nicolosi Salvatore per i reati di tentata estorsione
aggravata e ricettazione .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, il quale
eccepiva l’omessa motivazione in punto di mancata rilevazione di cause non punibilità ex art.
129 c.p.p..
Considerato in diritto

Deve premettersi che il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena, è
ammissibile solo in caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di
non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ( Sez.2, Sentenza n.7683 del
27/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 263431). Quanto a tale specifico motivo questa Corte ha
ripetutamente affermato che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art.129 cod. proc. pen., è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso
la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo ( Sez. 2, 6455/2011,rv. 252025; Sez. 6, 15972/2015, rv. 263082).
Nel caso in esame dalla semplice lettura della sentenza impugnata si ricava che il Giudice per
le indagini preliminari, ha valutato in maniera specifica gli elementi in forza dei quali gli era
preclusa una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed ha puntualmente richiamato atti
di indagini di rilevante significato probante.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende .
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende
Così deciso il 3.12.2015

Il ricorso è inammissibile.

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