Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30185 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30185 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC CARLO N. IL 11/10/1982
avverso la sentenza n. 297/2013 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 25 marzo 2013,
condannava Marinkovic Carlo, imputato della contravvenzione di
cui all’art. 10-bis d. lgs 286/1998, alla pena di euro 5000,00 di
ammenda.
Avverso detta condanna ricorre per cassazione l’imputato,
personalmente, deducendo di essere nato in Italia, di essere apolide,
di avere figlie che frequentano scuole italiane e di non essere in
grado, per l’esposta sua condizione, di ottenere un passaporto del
Paese di origine nel quale non avrebbe mai vissuto.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ha infatti il giudice territoriale evidenziato la situazione di
irregolarità constatata al momento del controllo dell’imputato da
parte delle forze dell’ordine, situazione contrastata dall’interessato
con circostanze fattuali rimaste del tutto sfornite di prova (in
particolare la nascita in Italia, in parte contraddetta dalla presenza di
un interprete al processo).
3. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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