Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30184 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30184 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARINELLA GIOVANNI N. IL 06/09/1985
avverso la sentenza n. 1001/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenze in data 8 e 22 gennaio 2009 il Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Milazzo ha dichiarato Farinella Giovanni colpevole di plurime
violazioni della misura di prevenzione speciale di P.S. con obbligo di soggiorno,
cui il medesimo era stato sottoposto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 1423
del 1956, e l’ha condannato, con la prima, alla pena di anni due e mesi undici di

La Corte di appello di Messina, disposta la riunione dei due procedimenti e
ritenuta la continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena complessiva in anni
due di reclusione, in parziale riforma delle sentenze appellate.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre
motivi.
Con i primi due motivi, relativi al procedimento n. 1001/09 r.g.a., definito in
primo grado con la sentenza dell’8 gennaio 2009, il ricorrente ha dedotto
violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 604 cod. proc.
pen. e all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per omessa
dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e per mancanza o
contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, e violazione dell’art. 603 cod.
proc. pen., in relazione all’art. 195 cod. proc. pen. e all’art. 606, comma 1, lett.
b), d) ed e), cod. proc. pen., e mancanza o contraddittorietà e/o illogicità della
motivazione.
Con il terzo motivo, relativo al procedimento n. 1336/09 r.g.a., definito in
primo grado con la sentenza del 22 gennaio 2009, il ricorrente ha dedotto
ulteriore violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 604
cod.. proc. pen. e all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per
omessa dichiarazione di nullità della indicata sentenza di primo grado e per
mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza di
primo grado dell’8 gennaio 2009, in dipendenza della nullità dell’attività
dibattimentale svolta all’udienza dell’8 gennaio 2009 in assenza del difensore di
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reclusione e, con la seconda, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione.

fiducia, che aveva avanzato istanza di rinvio per contestuale impegno
professionale, la Corte di merito, che ha condiviso le ragioni esposte dal primo
Giudice dopo avere illustrato il contenuto della doglianza difensiva, ha fatto a
esse espresso riferimento sia in ordine alla data di conferimento dell’incarico
professionale al difensore, apprezzata criticamente e ritenuta coincidente, in
mancanza di dati certi, con quella di presentazione dell’atto di nomina presso la
stessa Corte, sia in ordine alla necessità del ricorso alla designazione di un
sostituto da parte del difensore impedito, che aveva accettato l’incarico quando

Tali valutazioni resistono alle deduzioni del ricorrente, che, senza correlarsi
alle risposte ricevute che non ha contestato, ha contrapposto genericamente che
il difensore conosceva il suo impegno a favore di imputato detenuto presso
diversa Autorità giudiziaria prima che fosse fissata la trattazione in questo
procedimento per l’udienza dell’8 gennaio 2009.
3. Privo di alcuna fondatezza è anche il secondo motivo, che attiene alla
contestata omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La rinnovazione dell’istruzione costituisce nel giudizio di appello un istituto
eccezionale subordinato alla condizione che il giudice ritenga di non essere in
grado di decidere allo stato degli atti contro la presunzione di completezza
dell’indagine istruttoria con le acquisizioni processuali (tra le altre, Sez. 3, n.
24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872; Sez. 5, n. 15320
del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 6, n. 40496 del
21/05/2009, dep. 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009).
Nella specie, la sentenza impugnata ha confermato la sufficienza degli
elementi acquisiti con giudizio coerente e logico confortato da quanto
congruamente rappresentato in ordine alle risultanze del quadro probatorio, alle
quali il ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico.
4. Quanto alla nullità della sentenza del 22 gennaio 2009 per omessa
notifica degli atti preliminari al giudizio, la manifesta infondatezza della doglianza
consegue alla genericità del riferimento operato dal ricorrente agli atti preliminari
e del rilievo del luogo di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita
nell’ambito del procedimento riunito, poiché il ricorrente, a fronte delle ragioni
espresse in sentenza, e non contestate, né ha specificato se e quando ha
proceduto alla diversa dedotta elezione di domicilio e alla sua comunicazione
formale alla competente cancelleria nell’ambito del relativo procedimento, né ha
considerato la rappresentata notifica a “mani proprie” del decreto di citazione in
detto procedimento.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
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già era a conoscenza del suo concomitante impegno professionale.

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

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