Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30181 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30181 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IONNI MARIO N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 1173/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’Il novembre 2011 la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza del 15 gennaio 2007 del Tribunale di Tivoli, che, all’esito
del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Ionni Mario responsabile del reato di cui
all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesso il 5 gennaio 2007, e
l’aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le attenuanti

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale ha denunciato illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in
ordine ai rappresentati e documentati suoi problemi di natura psichiatrica e di
tossicodipendenza, alla sua incapacità di intendere e di volere da accertarsi
mediante perizia e alla incongruità della pena in rapporto al suo stato patologico.
2. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono, quanto alla contestata sua
capacità di intendere e di volere, gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali
la Corte di appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto
per la loro logica congruenza alle risultanze del quadro probatorio specificamente
richiamato e ripercorso.
La Corte, invero, concordando con le valutazioni svolte dal primo Giudice,
che, richiamata la documentazione prodotta dalla difesa, aveva escluso la
ricorrenza di un quadro clinico rappresentativo della dedotta incapacità e
giustificativo di un approfondimento della sua analisi, ha rimarcato che nulla era
stato prodotto dall’imputato che più specificamente riguardasse le denunciate
patologie psichiatriche con riferimento a epoca coeva alla data, ormai risalente,
dei fatti.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un dissenso di merito
rispetto a tale valutazione, e contrapponendo la sua analisi della vicenda, che
assume trarsi dal contenuto della documentazione medica in atti, una nuova
lettura degli aspetti attinenti alle sue patologie, che, traducendosi nel sostanziale
riesame nel merito dei dati fattuali e delle emergenze probatorie, non è

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generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la riduzione per il rito.

consentita in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione.
3. È preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la censura
attinente alla entità della pena, che, peraltro riguardante una pena già applicata
nel minimo edittale, è stata prospettata per la prima volta in questa sede.
4. La rilevata inammissibilità del ricorso, che ha impedito la corretta
instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione,
preclude ogni verifica in ordine all’eventuale decorso del termine di prescrizione

dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

in data successiva alla sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005,

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