Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3018 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3018 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

ORHEI Liliana Magdalena nata il 18.9.1972
avverso la sentenza n. 489/2015 del Giudice monocratico del Tribunale di Grosseto del
6.6.2015
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero , in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore avv. ;
Premesso in fatto

Con sentenza del 6.6.2015 il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica emetteva
sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Orhei Liliana Magdalena,
imputata di del reato di utilizzo indebito di carta di credito e furto .
1

Data Udienza: 03/12/2015

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata personalmente, la quale
eccepiva l’erronea applicazione della legge penale tenuto conto che il calcolo della pena base
era stato effettuato in relazione all’art. 12 della L. 197/91 e non in relazione all’art. 624 c.p.,
reato più grave .
Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso ritenendo il calcolo
correttamente effettuato e non profilandosi un’ipotesi di pena illegale.

Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena, è
ammissibile solo in caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di
non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ( Sez.2, Sentenza n.7683 del
27/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 263431), mentre è inammissibile il ricorso dell’imputato
che, in relazione ad una sentenza di applicazione della pena, deduca presunti errori di calcolo
nella sanzione applicata o il mancato aumento della stessa in ragione della continuazione,
qualora il medesimo non indichi l’esistenza di una concreta utilità alla rimozione del
provvedimento impugnato ( Sez. 6 , n. 7405/2013 , rv. 254502).
Nel caso in esame il giudice monocratico non solo ha verificato la insussistenza di cause di non
punibilità, ma ha specificamente indicato la base di calcolo con riferimento al reato più grave
ovvero il delitto di cui all’art. 55 D.L.vo n. 9231/2007 che prevede una pena edittale da uno a
cinque anni, e non rispetto al furto che, sia pure aggravato, prevede una pena base da otto
mesi a quattro anni, ha poi proceduto alla riduzione per il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, all’aumento per la continuazione tra i due reati ed alla riduzione per la
scelta del rito, recependo l’accordo intervenuto tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende .
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende
Così deciso il 3.12.2015

Considerato in diritto

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