Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30179 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30179 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMANI LUCA N. IL 22/04/1967
avverso l’ordinanza n. 121/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 giugno 2013 il Tribunale di Livorno, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Tamani Luca con
riferimento all’ordine di esecuzione del 10 luglio 2012, volta a ottenere la
sospensione della pena con sua immediata scarcerazione e

“la concessione

dell’appello tardivo per una eventuale riduzione della condanna e per una giusta

di sorveglianza di Varese il 27 maggio 2013, che dagli atti acquisiti era risultata
la regolarità delle notifiche del decreto di citazione a giudizio e della sentenza del
16 gennaio 2012 e che la elezione del domicilio fatto dall’istante presso l’avv.
Niccolini del foro di La Spezia, risultante dal certificato D.A.P. in atti, non faceva
alcun riferimento al procedimento penale n. 519/2011.
2. L’interessato Tamani ha proposto personalmente ricorso avverso detta
ordinanza al medesimo Tribunale, che lo ha trasmesso a questa Corte,
rappresentando di avere dichiarato ai Carabinieri di Sarzana il domicilio in
Senigallia, diverso da quello in Azzano, indicato come da lui dichiarato ai
Carabinieri di Seravezza, e deducendo di avere nominato l’avv. Niccolini per altra
causa.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Le deduzioni svolte sono, infatti, del tutto generiche nel loro contenuto e
prive di correlazione con gli elementi evidenziati e le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata, poiché il ricorrente, mentre ha indicato, senza offrire
alcuna prova, la dichiarazione di domicilio in Senigallia, ha contestato con
argomentazioni in fatto, fondate sulla mera affermata occupazione abusiva
dell’abitazione, la dichiarazione di domicilio in Azzano, e ha confermato l’omessa
nomina per questo procedimento dell’avv. Niccolini, senza nulla rilevare in ordine
alla rilevata regolarità delle notifiche del decreto di citazione e della sentenza
presso il suo difensore.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
2

difesa”, dando atto che l’istante era stato sentito, su sua richiesta, dal Magistrato

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

t

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