Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30178 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30178 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PENNIELLO DOMENICO N. IL 18/12/1970
avverso l’ordinanza n. 54/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TORRE DEL
GRECO, del 30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
revocato, su richiesta del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Penniello
Domenico con sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di

appello di Napoli, definitiva il 28 febbraio 2008, avendo il medesimo riportato
altra condanna con sentenza dello stesso Tribunale del 19 settembre 2007,
irrevocabile il 24 giugno 2011, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
cinquemila di multa per reati commessi il 22 febbraio 2006.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, per
mezzo del suo difensore, l’interessato Penniello, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio
della motivazione quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale
della pena, non avendo egli commesso nel quinquennio dal passaggio in
giudicato della prima sentenza altro reato e non ricorrendo i requisiti di cui
all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha disposto, nei confronti del ricorrente, la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessagli
con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 marzo 2007, definitiva il
28 febbraio 2008, con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro
coerenza interna e per la loro logica congruenza alle risultanze acquisite, e
corrette in diritto, per l’esatta interpretazione e applicazione dei principi di diritto
in materia.
2.1. Invero, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini
previsti dall’art. 163, comma 1, cod. pen., decorrenti dalla data in cui la
sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (tra le altre, Sez. 1,
n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629),
una successiva condanna irrevocabile, per delitto anteriormente commesso (tra
le altre, Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, dep. 02/07/2008, P.M. in proc.
2

reclusione ed euro ottocento di multa, emessa il 27 marzo 2007 dalla Corte di

Shajaku, Rv. 240868), a pena che, cumulata con la prima, superi i limiti
sanzionatori stabiliti dall’art. 163 cod. pen., è obbligatoria la revoca della
concessa sospensione condizionale (tra le altre, Sez. 2, n. 42367 del
21/10/2005, dep. 23/11/2005, Melignano, Rv. 232669; Sez. 1, n. 42328 del
08/11/2007, dep. 15/11/2007, P.M. in proc. Orzano, Rv. 237874; Sez. 4, n.
45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Peruzzini, Rv. 242036; Sez. 1, n.
39867 del 24/09/2012, dep. 09/10/2012, Mazzilli, Rv. 253368).
2.2. Nella specie, l’ordinanza impugnata, con puntuale richiamo alle

applicando la regola sancita dall’art. 168 comma 1, n. 2, cod. pen., l’entità delle
pene irrogate con le due sentenze, pronunziate rispettivamente dalla Corte di
appello di Napoli il 27 marzo 2007, definitiva il 28 febbraio 2008, e,
relativamente a un fatto commesso anteriormente a quello giudicato con detta
decisione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre del
Greco il 19 settembre 2007, irrevocabile il 24 giugno 2011, il cui cumulo ha
superato i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente, ha evidenziato, correttamente

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