Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30177 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30177 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA VITO N. IL 23/02/1977
avverso la sentenza n. 4254/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze il 2
luglio 2012 con la quale, in riforma di quella resa in prime cure dal
GIP del Tribunale di Prato, è stata applicata la continuazione tra i
fatti di causa ed altra precedente pronuncia di condanna (Tribunale
di Pistoia del 3.8.2007) e per l’effetto applicato un aumento di mesi
sei sulla pena in precedenza inflitta, perché riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956, per aver violato le
prescrizioni di prevenzione non facendosi trovare presso la sua
abitazione in orario notturno; in Montecatini alle ore 3.30 ed alle
ore 5,50 del 30 luglio 2007, propone ricorso per cassazione La
Rocca Vito, personalmente, il quale a tal fine sviluppa un unico
motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge
e difetto della motivazione.
Denuncia in particolare il ricorrente che il giudice territoriale ha
ritenuto la sussistenza di una duplice violazione, ancorchè unificata
ai sensi dell’art. 81 c.p., là dove l’assenza domiciliare tra i due
controlli deve essere considerata unica. Lamenta altresì il ricorrente
la illogicità della motivazione articolata dalla corte di merito a
sostegno della tesi accusatoria e cioè che sia verosimile il rientro a
casa dell’imputato dopo il primo controllo ed una seconda, analoga
violazione della prescrizione di prevenzione dopo due ore circa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva, di poi confermando la tesi secondo cui deve ritenersi
verosimile l’assunto posto dal giudice di primo grado a fondamento
della condanna per una violazione duplice e non unica, tesi alla
quale oppone il ricorrente una alternativa ricostruzione della
vicenda, incompatibile con la presente fase di legittimità.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

P. Q. M.

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