Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30176 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30176 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEJDINI FATION N. IL 03/05/1985
TAICARavverso Earclinanza n. 1870/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 3 luglio 2013 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione presentata, ai sensi
dell’art. 178 cod. pen., da Sejdini Fation, rilevando che per i titoli rappresentati
dalle due sentenze del G.i.p. del Tribunale di Belluno del 19 gennaio 2010 non
era ancora decorso il termine di legge previsto dall’art. 179 cod. pen. e che non

limitata alla sentenza del 13 settembre 2001 del G.u.p. del Tribunale per i
minorenni di Bologna.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 163 e 179 cod. pen., deducendo che,

con riferimento ai titoli rappresentati dalle sentenze del G.i.p. del Tribunale di
Belluno del 19 gennaio 2010, la sospensione condizionale della pena era stata
concessa ai sensi dell’art. 163, comma 4, cod. pen. e il danno era stato da lui
risarcito, e rappresentando di avere richiesto il beneficio per ottenere il permesso
di soggiorno in Italia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La ricorrenza delle condizioni, cui l’art. 179, comma 5, cod. proc. pen.
ricollega la riduzione a un anno del termine triennale per la concessione della
riabilitazione, è stata affermata genericamente dal ricorrente, che nessuna prova
ha offerto a sostegno dell’applicazione della invocata disposizione normativa,
limitandosi a illustrarne il contenuto e a rappresentare un indimostrato
intervenuto risarcimento del danno.
Né il ricorso è più specifico nella parte in cui il ricorrente, senza correlazione
con la decisione impugnata che aveva evidenziato la non emergenza di un suo
interesse alla riabilitazione parziale, ha opposto di avere presentato l’istanza per
l’ottenimento del permesso di soggiorno.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

risultava dagli atti un interesse dell’istante a ottenere una riabilitazione parziale,

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

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