Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30175 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30175 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LARBI GILELI N. IL 19/06/1966
avverso l’ordinanza n. 4474/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 luglio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Venezia
ha disposto la revoca della misura dell’esecuzione presso il domicilio, applicata
con ordinanza dell’8 luglio 2013 dello stesso Magistrato a Larbi Gileli in relazione
alla pena detentiva di cui alla sentenza del 10 febbraio 2013 del Tribunale di

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, deducendo, con il primo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., l’incompetenza del Magistrato di sorveglianza che aveva emesso il
provvedimento di revoca e la violazione dell’art. 678 cod. proc. pen., e, con il
secondo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.,

violazione/errata applicazione degli artt. 1 legge n. 199 del 2010 e 47-ter,
comma 6, Ord. Pen., mancanza di motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato e violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art.
125, comma 3, cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con dichiarazione depositata il 18 gennaio 2014 presso la cancelleria di
questa sezione l’avv. Francesco Mazzoccoli, nella qualità di difensore e
procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso
per essere venuto meno l’interesse alla impugnazione di quest’ultimo, ammesso
provvisoriamente alla misura dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309
del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (da ultimo,
Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Russo, Rv. 250787).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, ferma restando
la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare impugnazioni,
2

Napoli.

dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’istituto, prevista
dall’art. 123 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso è stata fatta dal ricorrente per mezzo del suo
difensore e procuratore speciale, che l’ha sottoscritta.
Tale dichiarazione preclude l’esame delle ragioni di doglianza nel merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

procedimento e della somma equitativamente liquidata di euro cinquecento in

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