Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30174 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30174 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOSUE’ ANTONIO N. IL 06/02/1955
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avverso Per-44Ra~ n. 9808/2010 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 4 giugno 2013, il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha
respinto l’istanza avanzata da Giosuè Antonio, volta alla sospensione
temporanea del pagamento della pena pecuniaria rateizzata fino alla data della
sua scarcerazione, non essendo prevista la chiesta sospensione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’interessato, che ha insistito nell’accoglimento della richiesta.

questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato ha correttamente rappresentato la non
accoglibilità della richiesta per non essere prevista la sospensione del pagamento
della pena pecuniaria.
Tale decisione, coerente con la disciplina dell’istituto dell’esecuzione di detta
pena, di cui all’art. 660 cod. pen. e alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 115
del 2002 in materia di spese di giustizia, resiste alle generiche deduzioni
difensive, che, prive di correlazione con essa, si limitano a enunciare su un piano
di assoluta genericità l’omessa percezione allo stato da parte del condannato di
alcun reddito.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014
Il Consigliere estensor ‘SI’
DEPO

TATA1

Il Presidente

3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a

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