Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30173 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30173 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 3415/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Attanasio Alessio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con
la quale il Magistrato di sorveglianza di Novara, in data 11.7.2013,
ha dichiarato inammissibile il suo reclamo con il quale lamentava la
illegittimità della disposizione adottata dalla direzione del carcere
che gli vieta di parlare con altri detenuti.
A sostegno della decisione il giudice a quo ha rilevato che il
reclamo non denunciava lo stato reale dei fatti, giacchè l’impugnato
divieto, in coerenza con la disposizione dell’art. 41-bis co. 2 0.P.,
non riguardava affatto tutti i possibili colloqui con altri detenuti, ma
soltanto quelli tra detenuti appartenenti a gruppi della medesima
socialità.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’Attanasio,
personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge
e difetto di motivazione, sul duplice rilievo che il divieto di legge è
volto ad impedire comunicazioni tra appartenenti a gruppi criminali
identici ovvero alleati, fattispecie non ricorrente nel caso in esame e
che principio di diritto analogo a quanto or ora affermato è stato
affermato dal Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza
coinvolgente fattispecie riferita allo stesso ricorrente allegata al
ricorso e del tutto ignorata dal giudicante, il quale è per questo
incorso nel vizio di omissione di motivazione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il divieto reclamato trova infatti la sua fonte normativa nel secondo
comma dell’art. 41-bis 0.P., come peraltro ammesso dallo stesso
ricorrente, le cui doglianze, volte ad evidenziare l’inapplicabilità di
essa al caso di specie, si appalesano generiche, dappoichè non
idonee a dimostrare il presupposto di fatto ai base del sillogismo
logico difensivo.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato il diritto

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA