Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30172 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30172 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMMANI MOHAMItD N. IL 01/01/1970
avverso l’ordinanza n. 131/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Foia in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 3 luglio 2013,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a
quattro sentenze di condanna per condotte di reato contestate ai
sensi dell’art. 73 dpr 309/1990 commesse dall’ 11.9.2007 alla fine
del 2008, propone ricorso per cassazione Hammani Mohammed,
personalmente, denunciando violazione degli artt. 671 c.p.p. ed 81
c.p., ed illogicità della motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente, anche con memoria
aggiunta ripetitiva del ricorso principale, che le violazioni giudicate
sono state commesse dal ricorrente nel medesimo territorio, sono
vicine nel tempo ed hanno fondamento criminale omogeneo.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1″,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 30 aprile 2014

affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice territoriale abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, il quale anche per tale ragione non
può trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha inteso valorizzare negativamente per il
ricorrente, con valutazione di merito incensurabile per cassazione
dappoichè non illogica, il dato temporale e cioè il tempo intercorso
tra le condotte (un anno circa tra le prime due e le altre), comunque
tra i più significativi tra quelli innanzi contemplati per la loro
valenza sintomatica della invocata unicità del progetto criminoso,
tenuto conto, altresì, del riconoscimento per gruppi delle condotte
medesime da parte del giudice della cognizione.

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