Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30171 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30171 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALIH NABIL N. IL 14/05/1981
avverso la sentenza n. 6164/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 giugno 2008 il Tribunale di Milano ha condannato
Malih Nabil alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati di cui agli
artt. 5, comma 8-bis, e 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e 489 cod. pen., per avere
contraffatto il permesso di soggiorno, omesso di esibire, senza giustificato
motivo, alcun valido documento e fatto uso di carta di identità interamente

La Corte di appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2012, in
parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 286 del
1998, rilevando che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, e ha
rideterminato la pena inflitta al medesimo in anni uno e giorni venti di
reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo
difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di tre motivi,
con i quali ha dedotto, rispettivamente, erronea applicazione della legge penale
ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo al suo ritenuto
concorso nella formazione di un documento falso, non traibile dal fatto di avere
avuto contezza della falsità del documento operata da altri; mancata
motivazione in ordine alla non disposta concessione del minimo della pena ed
erroneità nella rideterminazione della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1.1. Non sussiste la violazione di legge dedotta con il primo motivo, avendo
la Corte di merito correttamente osservato, con argomentazioni non incongrue ai
dati fattuali richiamati ed esenti da vizi giuridici, che il ricorrente è stato
cosciente della falsificazione dei documenti esibiti, da lui indicati come acquistati,
e sui quali era stata applicata la sua fotografia, da lui stesso fornita.
1.2. Il secondo motivo, riguardante l’omessa concessione del minimo della
pena, è precluso ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non avendo
formato oggetto dei motivi di appello.
1.3. È del tutto generico il terzo motivo, attinente alla denunciata erronea
determinazione della pena a seguito della declaratoria di non doversi procedere
2

contraffatta.

in ordine al reato di cui al capo 2), in quanto privo di correlazione con l’operata
esclusione da parte della Corte di merito della pena di giorni dieci di reclusione,
determinata in primo grado per detto capo in aumento rispetto alla pena base
per il più grave reato di cui al capo 1).
2. La rilevata inammissibilità del ricorso, che consegue alla manifesta
infondatezza dei motivi, preclude, in questa sede, ogni verifica in ordine
all’eventuale decorso del termine di prescrizione in data successiva alla sentenza
di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

231164).

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