Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30170 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30170 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNETTI DANIELE N. IL 24/09/1978
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 aprile 2013 il Tribunale di Teramo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico Ministero presso lo
stesso Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso
a Iannetti Daniele con sentenza del 30 ottobre 2003 dello stesso Tribunale,
irrevocabile il 29 novembre 2003, e con sentenza del 13 dicembre 2006 del

avendo il medesimo riportato altra condanna con sentenza del 9 novembre 2009,
irrevocabile il 6 novembre 2012, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,
commesso il 27 giugno 2008, e quindi nel termine prescritto.
Con la stessa ordinanza il Tribunale ha dichiarato condonata, per effetto di
indulto, la pena inflitta al condannato con la indicata sentenza del 30 ottobre
2003.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, per
mezzo del suo difensore, Iannetti Daniele, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di due motivi, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con il primo, in relazione agli artt. 163 e 168,
comma 1, n. 1, cod. pen., e, con il secondo, in relazione all’art. 168 cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, non sussistendo
la dedotta violazione di legge, poiché l’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. fa
discendere obbligatoriamente la revoca della sospensione condizionale della pena
dalla commissione da parte del condannato, entro il termine stabilito dalla legge
(nel caso di specie, cinque anni decorrenti dal 29 novembre 2003 e dal 2 gennaio
2007, date in cui le sentenze che hanno concesso il beneficio sono divenute
irrevocabili), di un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva, come è
avvenuto nella specie (Sez. 1, n.8465 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009, P.M. in
proc. Safranovych, Rv. 244398).
2. Il secondo motivo, che attiene alla dedotta diversità di indole tra il reato
commesso il 28 luglio 2008 e i reati giudicati con le sentenze con le quali sono
state concesse le sospensioni condizionali della pena, è privo di alcuna
fondatezza, essendo tutti delitti i reati per i quali il ricorrente ha riportato
condanna.
2

medesimo Tribunale – sezione distaccata di Atri, irrevocabile il 2 gennaio 2007,

È del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che,
ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art.
168, comma 1, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei
termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni, e non si estende
ai delitti, e che, pertanto, l’ulteriore delitto, a prescindere dalla sua natura, è
sempre causa di revoca del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 1059 del
15/02/2000, dep. 20/03/2000, P.G. in proc. Bellino, Rv. 215615; Sez. 1, n.
31365 del 02/07/2008, dep. 25/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv. 240679;

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, dep. 06/03/2013, Grassetti, Rv. 254688).

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