Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30167 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30167 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDI VINCENZO N. IL 29/09/1966
avverso l’ordinanza n. 618/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 giugno 2013 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha
rigettato il reclamo proposto da Guidi Vincenzo, detenuto in regime penitenziario
differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del 6
maggio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva disposto nei

tre, della corrispondenza in arrivo e in partenza e della stampa, rilevando che la
motivazione del provvedimento impugnato, che richiamava

per relationem il

contenuto del decreto ministeriale di applicazione del regime penitenziario
differenziato, era del tutto esaustiva nel suo riferimento alla sussistenza attuale e
concreta di esigenze investigative, istruttorie e di sicurezza, e rappresentando la
fondamentale funzione preventiva svolta dal provvedimento adottato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell’art. 18-ter Ord. Pen.,
in relazione alla legge n. 95 del 2004, e omessa motivazione in ordine al diritto
fondamentale alla privacy e alla libertà della corrispondenza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile
con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Le deduzioni svolte, che ribadiscono i rilievi già sottoposti al Tribunale di
sorveglianza con il reclamo proposto avverso il provvedimento del 6 maggio 2013
del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, non sono, infatti, correlate alle ragioni
argomentate della decisione impugnata, cui oppongono generiche considerazioni
critiche, collegate soltanto all’eccessivo prolungamento del visto di censura e alla
violazione conseguente del diritto alla libertà della corrispondenza e alla privacy.
L’ordinanza impugnata ha, invece, logicamente e congruamente rimarcato, in
coerenza con il quadro normativo, e specificamente con l’art. 18-ter, comma 1,
lett. a), e comma 3 (introdotto con legge n. 95 del 2004), e con l’art. 41-bis,
comma 2, Ord. Pen, e ripercorrendo il contenuto del decreto di primo grado, che
aveva richiamato il più recente decreto ministeriale del 2 novembre 2011 di
applicazione in proroga all’istante del regime penitenziario differenziato, che nel
2

confronti del medesimo la sottoposizione a visto di controllo, per la durata di mesi

descritto contesto, in cui a esigenze investigative e istruttorie, attuali e concrete,
si accompagnavano esigenze di sicurezza giustificate dalla elevatissima
pericolosità del medesimo istante, tratta dalle informazioni che avevano anche
supportato l’applicazione dell’indicato regime,

“il controllo rigoroso e costante

della corrispondenza” svolgeva una fondamentale funzione preventiva in vista

della efficacia dello stesso regime differenziato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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