Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30165 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30165 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLOMO VITO N. IL 23/08/1967
avverso la sentenza n. 6119/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza dell’8 maggio 2008 del Tribunale di Milano, che aveva
dichiarato Bellomo Vito responsabile del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n.
1423 del 1956, commesso il 20 dicembre 2006, e l’aveva condannato alla pena
di anni uno di reclusione.

suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contrasto con la
presunzione d’innocenza sancita, a fronte dell’ipotesi accusatoria, dall’art. 27
Cost.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente, reiterando le sue deduzioni riguardanti la dedotta carenza
dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del contestato reato in
dipendenza del suo allontanamento dall’abitazione, riferito dalla madre, per
proprie ragioni di salute, ha chiesto la rilettura del quadro probatorio, e, con
esso, il sostanziale riesame nel merito.
Una tale richiesta è, tuttavia, inammissibile in sede d’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della
sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara coerenza
argomentativa e sia congrua, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze
del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del
ricorrente di violare la prescrizione a lui imposta con il provvedimento applicativo
della sorveglianza speciale di P.S., in mancanza di idonea documentazione a
conforto della tesi del medesimo quanto al dedotto mal di denti e al suo
affermato accesso in ospedale.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
2

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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