Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30164 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30164 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO MASSIMO N. IL 19/09/1965
avverso -la sentenza n. 3729/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2013 la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza del 4 novembre 2008 del G.u.p. del Tribunale di Monza,
che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato De Gennaro Massimo
colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, e l’aveva

reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con
il quale ha denunciato carenza di motivazione ed erronea applicazione della
legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo che la propria
condotta collaborativa in sede di accertamento e le modalità dei fatti potevano
giustificare la concessione delle attenuanti generiche e l’esclusione dell’aumento,
non obbligatorio, per la recidiva contestata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. La sentenza impugnata ha, infatti, fornito un’argomentazione compiuta e
logicamente sviluppata in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio,
rappresentando che la pena base corrispondeva al minimo edittale previsto dalla
norma incriminatrice, l’ammissione della responsabilità penale da parte
dell’imputato non rilevava ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche
essendo stata necessitata dall’evidenza, e la contestata recidiva qualificata,
reiterata e infraquinquennale, sussistente in relazione alla condotta tenuta dal
medesimo, dimostrativa di persistente maggiore pericolosità sociale, aveva
fondato l’aumento della pena, sia pure disposto per difetto.
Tale valutazione logica e ragionevole resiste alle censure del ricorrente che
si sono mantenute su un piano di assoluta genericità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena di un anno di

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

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