Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30160 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30160 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
EL ALLAMI BAYAT N. IL 02/02/1982
avverso la sentenza n. 684/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2013 la Corte di appello di Firenze in riforma
della sentenza del Tribunale di Firenze del 26 novembre 2010, che aveva
condannato El Allami Bayat per il reato di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286
del 1998 alla pena di mesi quattro di arresto e di euro duecento di ammenda, ha
assolto l’imputato per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.

Generale presso la Corte di appello di Firenze, che ne ha chiesto l’annullamento
per erronea interpretazione e applicazione della norma incriminatrice,
sviluppando argomentazioni volte a dimostrare la non condivisibilità della
interpretazione di detta norma offerta dalle sezioni unite di questa Corte.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep.
27/04/2011, P.M. in proc. Alacev, Rv. 249546), con decisione condivisa dal
Collegio, hanno ritenuto che, a seguito della modifica dell’art. 6, comma 3, d.lgs.
n. 286 del 1998 a opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), legge n. 94 del 2009,
che ha comportato una aboliti° criminis

ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen.

– della preesistente fattispecie di reato per la parte relativa agli stranieri regolari,
i soggetti attivi del reato di inottemperanza

“all’ordine di esibizione del

passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o
di altro documento, attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato”,
sono esclusivamente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato e non anche gli stranieri in posizione irregolare.
Non integra, invece, né questa, né altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione,
da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia e
irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di
identificazione per stranieri di cui all’art. 6, comma 3, del citato decreto
legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile
con la condizione stessa di “straniero clandestino” e, conseguentemente, ne è
inesigibile l’esibizione.

2

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

3. Consegue a tali considerazioni che, dovendo la norma incriminatrice
relativa al reato contestato all’imputato essere disapplicata, è del tutto legittimo
il disposto proscioglimento con l’adottata formula.
4. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Dichiara inammissibile il ricorso.

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