Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3016 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3016 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

Calamari Marco nato il 15.2.1974;
Avverso l’ordinanza n. 560/2015 del Tribunale del Riesame di Roma del 20/7/2015;
visti gli atti , l’ ordinanza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. ssa Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Il 20/7/2015 il Tribunale di Roma , Sezione Riesame, dichiarava inammissibile il ricorso
proposto da Calamari Marco avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico
Ministero il 12/5/2015, avente ad oggetto un’autovettura Golf Volkswagen tg. ET 093 AR
oggetto di un contratto di finanziamento stipulato da una sedicente Deborah Berti, rinvenuto in
possesso di Calamari Marco, attuale intestatario del bene ed odierno ricorrente.

1

Data Udienza: 26/11/2015

1,

Il Calamari per mezzo del suo difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale Riesame, che , a
suo dire, avrebbe erroneamente ritenuto inefficace ai fini della proposizione del ricorso , la
procura allegata, ritenendo necessaria una procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile .
Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale, per soggetti portatori di interessi
meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 c.p.p. prevede
espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,

procura speciale (Sez. 6″, sent. n. 46429 del 17/9/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6^, sent. n.
11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485; Sez. 6 – sent. n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv.
249873). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il
profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione
penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore
che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione
nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza
alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”.
Il terzo interessato invece, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di
interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di
patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del
resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 c.p.c..In applicazione dell’enunciato
principio, la giurisprudenza di questa Corte, secondo il condivisibile orientamento di gran lunga
prevalente, ha statuito che è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 1, sent.
n.8361 del 10/1/2014 rv.25917; Sez. 2, sent. n. 31044 del 13/6/2013, Scaglione, Rv. 256839;
Sez. 3, sent. n. 23107 del 23/4/2013, Stan, Rv. 255445; vedi, anche, massime precedenti
conformi n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2012 Rv. 252438, n. 10972 del 2013
Rv. 255186).
Si impone allora la necessità di verificare se e quando possa riconoscersi che una nomina
difensiva contenga anche tutti gli elementi integrativi della procura speciale richiesta dall’art.
100 c.p.p.. La differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede
formalità che riguardano il momento della presentazione (v. art. 96 c.p.p.) ma nulla è sancito
dalla legge, quanto al contenuto. E deve ritenersi, perciò che si tratti di semplice negozio
unilaterale di investitura, del difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale
per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. Sez. U, Sentenza n. 35402 del
09/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) e per l’esercizio di tutti e solo dei poteri propri del
difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto, dall’art.
571, comma 3 in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell’imputato o
del suo procuratore speciale.

2

ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di

Invece (v. , su tema analogo , Sez. 4^, Sentenza n. 1722 del 15/06/1984; Rv. 167992 ) la
procura speciale ex art. 100 c.p.p., non può che essere un mandato con il quale il
professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di
svolgere la sua opera professionale in favore della parte : opera che , nel caso di specie, è la
rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la
procura stessa, in relazione ad un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione
di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del
processo ( come invece lo è la nomina del difensore). Essa può anche comprendere, solo se

Nel caso in esame, il difensore del Calamari sostiene che la nomina che esso ha ricevuto dal
terzo, allegata alla richiesta di riesame, presenterebbe tutti i caratteri della procura speciale
menzionata dall’art. 100 c.p.p..Ed invece un simile assunto non è condivisibile posto che si
tratta di nomina che non contiene anche il conferimento di poteri in ordine all’incidente
cautelare introdotto, ma solo l’indicazione generica di ” ogni più ampia facoltà prevista dalla
legge , compresa la facoltà i nominare sostituti ” ; infine, il fatto che vi sia “indicazione del
numero del procedimento” non può ritenersi certo indicativo della attribuzione anche del
potere di impugnazione di tale misura ablativa, atteso che il riferimento numerico riguarda
genericamente il processo penale (è indicato infatti il numero di r.g.n.r.) e non il numero del
distinto procedimento incidentale di riesame, per nulla menzionato. Né, d’altra parte appaiono
pertinenti, ai fini della ravvisabilità del lamentato vizio di violazione di legge, i precedenti
giurisprudenziali citati dalla difesa ( sent. n. 22105/2015 e n. 27101/2015), nei quali è ribadita
la necessità, ai fini della individuazione del potere di impugnazione e conseguentemente della
ammissibilità del ricorso, del conferimento di procura speciale ex art. 100 c.p.p., la stessa, si
ribadisce nelle sentenze , pur non imponendo il ricorso a formule sacramentali deve contenere
la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di
svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura,
elementi non ravvisabili nel caso di specie in cui il terzo ha conferito il mandato espressamente
esclusivamente ex art. 96 c.p.p. in maniera generica e senza il minimo riferimento alla
procedura incidentale instaurata .
Correttamente dunque il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso ,
escludendo altresì che vi possa essere spazio per la concessione di un termine alla parte, per
munirsi della procura speciale ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con ciò uniformandosi al costante
orientamento di questa Corte (SEz. 5 n.25478 del 15/5/2014 ,rv. 259847; Sez. 2, Sentenza n.
31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Conformi: n. 21314 del 2010 Rv. 247440; n. 8942 del
2012 Rv. 252438, n. 25849 del 2012 Rv. 253081; N. 10972 del 2013 Rv. 255186; N. 23107
del 2013 Rv. 255445; N. 22109 del 2013 Rv. 256124; Sez. 3, Ordinanza n. 39077 del
21/03/2013 Cc. (dep. 23/09/2013).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese

3

espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (vedi art. 100).

del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C
1.000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende .

Così deciso il 26.11.2015

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