Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30159 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30159 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARTAGLIONE ANTONIO N. IL 24/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1714/2012 PROC.GEN.CORTE APPELLO di
NAPOLI, del 12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 12 giugno 2013 il Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta avanzata nell’interesse di
Tartaglione Antonio, detenuto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua
Vetere, volta alla declaratoria di nullità del provvedimento di determinazione di

perché notificato al difensore oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 655,
comma 5, cod. proc. pen.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per
mezzo del difensore di fiducia, l’interessato Tartaglione, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato
inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 655, comma
5, 178 e 179 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in relazione al diniego della rinnovazione dell’ordine di
esecuzione nei suoi confronti, insanabilmente nullo perché notificato al difensore
oltre i termini di legge.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione.
2. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che questo
Collegio condivide e riafferma, secondo il quale l’ordinamento processuale, pur
attribuendo al pubblico ministero nella fase esecutiva poteri di notevole rilevanza
e di immediata incidenza sulla libertà personale (quale quello di disporre
l’esecuzione di una pena detentiva irrogata con sentenza passata in giudicato e
di ordinare la carcerazione del condannato), non prevede la possibilità di
autonoma e diretta impugnazione dei suoi provvedimenti, che, privi di natura
giurisdizionale e promananti da un organo la cui competenza è generalmente di
carattere esecutivo o amministrativo, non hanno contenuto decisorio in senso
stretto e attitudine a definire il rapporto processuale. Essi sono, invece, soggetti
al controllo da parte del giudice dell’esecuzione il quale, se richiesto dalla parte
interessata, deve pronunciarsi osservando le garanzie giurisdizionali proprie del
procedimento previsto dall’art. 666 cod. proc. pen. con ordinanza che è
ricorribile per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 3922 del 23/10/1991,

pene concorrenti emesso nei confronti del medesimo il 20 dicembre 2012,

dep. 04/12/1991, Piu, Rv. 189753; Sez. 1, n. 1515 del 07/04/1993,
dep. 08/06/1993, Cascianelli, Rv. 194407; Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999,
dep. 11/08/1999, Crea O., Rv. 214236; Sez. 5, n. 31916 del 02/07/2007, dep.
03/08/2007, Perilli, Rv. 237574; Sez. 3, n. 10126 del 29/01/2013, dep.
04/03/2013, Di Cristo, Rv. 254978).
3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato
inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge, poiché la riqualificazione
dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve

23/10/1991, citata), sulla base del principio generale di conservazione degli atti
giuridici.
4.

Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale

incidente di esecuzione, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il
corso ulteriore, alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

ritenersi esperibile anche nella specie (tra le altre, Sez. 1, n. 3922 del

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