Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30158 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30158 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO ORAZIO N. IL 20/08/1964
avverso l’ordinanza n. 293/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
rigettato l’istanza di differimento della pena, avanzata da Bonanno Orazio,
detenuto presso l’istituto penitenziario di Napoli-Secondigliano in espiazione della
pena di cui al provvedimento di cumulo del 6 maggio 2011 del Procuratore

domiciliare proposta ai sensi dell’art. 47-quater Ord. Pen.
Il Tribunale argomentava la decisione ritenendo le patologie dell’istante,
analiticamente descritte e adeguatamente monitorate e curate, non
incompatibili, allo stato, con il regime carcerario e rilevando che non poteva
esprimersi, a fronte delle emergenze in atti, una prognosi di assenza di concreto
pericolo di commissione da parte del medesimo di ulteriori reati.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, deducendo le sue gravi condizioni di salute e il suo
stato di isolamento e dolendosi dell’abuso della professione sanitaria.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono state, infatti, formulate in modo generico senza alcuna
correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella ordinanza
impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare; in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice della impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

2

Generale di Napoli, e ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

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