Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30158 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30158 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Dessolis Maria, nata a Mamoiada il 22/05/1940

avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Velletri in data 28/05/2014, nell’ambito del procedimento penale n.
7012/2014 R.G.N.R. Mod. 44, iscritto a carico di ignoti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha richiesto l’annullamento
senza rinvio del decreto impugnato

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con il decreto
indicato in epigrafe, disponeva l’archiviazione del procedimento penale n.
7012/2014 R.G.N.R., iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 614 cod.

Data Udienza: 16/06/2015

pen., in ipotesi commesso in danno di Maria Dessolis; il provvedimento
interveniva senza che della presupposta richiesta del P.M. venisse dato avviso
alla persona offesa, che ne aveva fatto istanza già nel corpo della iniziale
denuncia-querela.
Avverso il menzionato decreto propone ricorso il difensore della Dessolis, il
quale deduce violazione di legge processuale non essendo state rispettate le
forme del contraddittorio; contraddittorio che avrebbe dovuto essere garantito
ponendo l’avente diritto in condizione di presentare eventuale opposizione nei

Nell’interesse della ricorrente si richiama conforme giurisprudenza di
legittimità, anche relativa ad ipotesi di archiviazione disposta per essere rimasti
ignoti gli autori del presunto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, non risultando in atti che alla Dessolis venne dato
l’avviso che ella aveva richiesto ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.:
per consolidata giurisprudenza di legittimità, «l’omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la
violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione
ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., comma 5» (v., ex plurimis, Cass., Sez. VI,
n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto, Rv 255108). Si è peraltro precisato che
«anche quando sia presentata dal P.M. richiesta di archiviazione per essere
ignoto l’autore del reato, di essa è dovuto l’avviso alla persona offesa che l’abbia
chiesto» (Cass., Sez. I, n. 17823 del 10/04/2008, Scarpa, Rv 239992).
Pacifica è altresì la tempestività dell’impugnazione, non emergendo
dall’esame del fascicolo alcun elemento da cui poter desumere che la Dessolis o
il suo difensore ebbero compiuta notizia del provvedimento in epoca anteriore di
15 giorni rispetto alla proposizione del ricorso.
Si impongono pertanto le determinazioni indicate nel dispositivo: il
competente P.M. dovrà curare che sia dato alla ricorrente l’avviso omesso, e
provvedere all’esito a nuova trasmissione del fascicolo al Gip unitamente
all’eventuale opposizione, ove in seguito presentata.

P. Q. M.

2

confronti della richiesta del P.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Così deciso il 16/06/2015.

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