Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30158 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30158 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Russo Mario, nato a Catania il 07/03/1972
2. Ferlito Giuseppe, nato a Catania il 08/12/1971
3. Peri Achille, nato a Catania il 14/09/1972

avverso la sentenza del 11/06/2015 del Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 giugno 2015, il Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale di Catania, ha applicato, su accordo delle parti, rispettivamente a

Russo Mario la pena di anni tre e mesi sette di reclusione, quale aumento per la
continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d’appello di Catania

Data Udienza: 15/06/2016

in data 22/06/2012, in ordine ai reati di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 (capo E) e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo F) e così
determinando la pena in anni quindici e mesi otto di reclusione; a Ferlito
Giuseppe la pena di anni tre di reclusione e € 14.000 di multa in ordine al reato
di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo G), a Peri Achille
la pena di anni cinque di reclusione e € 20.000 di multa in ordine al reato di cui
all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo K), unificato con i reati

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi Russo Mario, Ferlito
Giuseppe e Peri Achille, a mezzo dei loro difensori di fiducia, e ne hanno chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.:
Quanto al ricorso di Russo Mario, si deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione in relazione alla sussistenza dell’associazione finalizzata al
narcotraffico e alla partecipazione del ricorrente alla stessa.
Quanto al ricorso di Peri Achille, si deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione in relazione alla mancanza di motivazione dell’insussistenza dei
presupposti di applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
Quanto al ricorso di Ferlito Giuseppe, si deduce il vizio di motivazione per
non aver assolto, il Giudice, all’obbligo di motivazione, ex art. 125 cod.proc.pen.,
avendo unicamente riportato stralci dell’ordinanza di custodia cautelare.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, vanno dichiarati
inammissibili.
5. Il ricorso di Russo Mario contiene una generica contestazione della sussistenza
dell’associazione di cui all’art. 74 cit ,in presenza di tre persone legale da vincoli
famigliari, e della sua partecipazione al sodalizio. Trattasi di motivo aspecifico
che come tale, conduce alla dichiarazioni di inammissibilità ex art. 581 comma 1
lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. Al riguardo, deve ricordarsi che
questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con

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già giudicati con sentenza della Corte d’appello di Catania in data 27/11/2012.

l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824). La sentenza impugnata ha enucleato le risultanze
probatorie (operazioni di intercettazione telefonica, sommarie informazioni
testimoniali e dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia), del che è evidente
l’infondatezza manifesta del ricorso.

ricorrente, pur in presenza di una specifica motivazione circa gli elementi dai
quali il giudice ha tratto il convincimento della penale responsabilità (vedi supra
par.5), non indica alcun elemento che il giudice stesso avrebbe dovuto
considerare, e che invece non ha valutato, per applicare la disposizione
reclamata (art. 129 cod. proc. pen.), con la conseguenza che, sotto tale profilo, il
motivo non rispetta il requisito della specificità inderogabilmente richiesto
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l’ammissibilità di qualsiasi
gravame. Peraltro, richiamando quanto detto al par. 5 con riguardo alla
posizione del Russo, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a
tutti i suddetti requisiti e contenendo peraltro elementi specifici dai quali è stata
desunta la prova della commissione dei fatti contestati, il vizio denunciato deve
ritenersi insussistente.
7. Infine alla stessa sorte soggiace il ricorso di Ferlito Giuseppe avendo il Giudice
assolto all’obbligo di motivazione, essendo la sentenza sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. e ciò in
quanto, come affermato da questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova sicchè il ricorso è manifestamente infondato in presenza di
motivazione nei termini di cui sopra.
8.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue l’obbligo del

pagamento, per ciascun ricorrente, delle spese processuali. Tenuto, poi, conto
della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati
senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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6. Parimenti manifestamente infondato è il ricorso di Peri Achille nel quale il

P. Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 15/06/2016

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