Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30157 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30157 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO MASSIMO N. IL 13/05/1970
avverso la sentenza n. 143/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO, del 29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 29
marzo 2013, nella sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto,
con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a Di
Giorgio Massimo, imputato del reato di cui agli artt. 2 e 76 co. 3 d.
lgs. 159/2011, la pena di mesi due di arresto, propone ricorso per
cassazione, il predetto imputato, con l’assistenza del difensore di
fiducia, deducendo violazione dell’art. 133 c.p., perché non valutati
tutti i criteri ivi indicati ai fini della determinazione della pena
L’impugnazione veniva assegnata alla settima sezione di questa
Corte con le conseguenti comunicazioni di rito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela dei ricorrenti si appalesa strumentale e dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1500.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
Il consigliere relatore
Il Presidente

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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