Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30156 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30156 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IEMMA RAFFAELE N. IL 16/09/1954
IEMMA MANOLITO N. IL 20/01/1980
IEMMA KEOMA FRANCESCO N. IL 22/02/1983
avverso la sentenza n. 5743/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con sentenza del 30 marzo 2011 il Tribunale di Torino
condannava lemma Raffaele e lemma Manolito alla pena di mesi
sei di reclusione ciascuno e lemma Keoma Francesco alla pena di
anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 4500,00 di multa perché
giudicati colpevoli tutti, in concorso tra loro, di lesioni personali in
danno di Hamdi Bouzza e Hamdi Mhammed ed il solo lemma
Keoma Francesco del porto, altresì, e della detenzione di armi e
munizioni -alcune con matricola abrasa, altra con canne mozzate,
altra rubata- nonché della ricettazione di alcune di esse.
La sentenza veniva riformata dalla Corte di appello di Torino
limitatamente alla sanzione inflitta a carico di lemma Keoma
Francesco, ridotta ad anni quattro di reclusione, e confermata nel
resto.
2. Avverso detta decisione ricorrono per cassazione i tre imputati,
difesi dal medesimo difensore di fiducia il quale, con un unico
ricorso, sviluppa tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di
motivazione in relazione alla condanna dei tre imputati per il capo
A) della rubrica, sul rilievo che i giudici di merito non avrebbero
attribuito a ciascuno degli imputati e delle ritenute vittime precise
condotte, descritte infatti in modo oscillante, e che la rissa sarebbe
stata ritenuta in termini apodittici ed immotivati.
2.2 Col secondo motivo di doglianza denuncia la difesa ricorrente
violazione di legge in relazione all’art. 52 c.p., sempre in
riferimento al capo A) della rubrica, in particolare osservando: la
scriminante invocata è stata negata, nella fattispecie, dappoichè
ritenuta in capo agli imputati, considerati come gruppo, la volontà
di accettare una sfida, mentre in realtà vi sarebbe stato un semplice
litigio tra due persone, una delle quali, lemma Raffaele, aggredita
dall’altra; la massima richiamata dai giudicanti, massima alla quale
si è ridotta la motivazione, non è coerente con i fatti di causa,
proprio per il ruolo di aggredito e non di aggressore di lemma
Raffaele.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di doglianza denuncia la difesa
ricorrente violazione di legge in relazione alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base dei
precedenti degli imputati ed in assenza di ogni considerazione del
loro corretto e leale comportamento processuale.

0

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso manifestamente infondato.
Le doglianze difensive si caratterizzano per la loro palese ed
evidente genericità.
Col primo motivo è infatti censurata la incerta descrizione delle
singole condotte, senza alcuna dimostrazione di tale assunto.
Col secondo motivo si contesta la mancata applicazione della
scriminante della legittima difesa, correttamente negata dal giudice
di merito in costanza di una aggressione di più persone in danno di
due fratelli extracomunitari, censura anche in questo caso sostenuta
con argomenti privi della benché minima specificità di contenuti.
Col l’ultimo motivo di impugnazione si duole la difesa del diniego
delle attenuanti generiche, negate dal giudice di merito, del tutto
correttamente, con i pesanti precedenti penali a carico di tutti gli
imputati, precedenti significativi della loro pericolosità sociale, né
la mancata considerazione del comportamento processuale dei
medesimi, peraltro ritenuta soltanto difensivamente, incide, come è
noto, sulla legittimità dell’impugnato diniego.
4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della
somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
Il Presidente
Il consigliere relatore

2.4 Nelle more del giudizio la difesa ricorrente ha depositato
memoria difensiva ulteriormente sviluppando le ragioni affidate al
ricorso principale allo scopo, altresì, di censurare l’affidamento alla
settima sezione di questa Corte della decisione relativa alla proposta
impugnazione.

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