Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30156 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30156 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Frischia Michele, nato a Roseto degli Abruzzi il 10/03/1956

avverso la sentenza del 24/03/2014 della Corte d’appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
sussiste;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 marzo 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del Tribunale di Teramo con la quale Michele Di Frischia era stato
condannato in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12
settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le mensilità di agosto, settembre e
ottobre del 2008 per un ammontare complessivo dì € 802,00.

Data Udienza: 15/06/2016

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, Michele Di Frischia, a mezzo
del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo il vizio di motivazione,
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla prova
dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, nonché in relazione
all’eccessività della pena tenuto conto del minimo disvalore del fatto (omissione
di C 802,00)
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Preliminarmente si dà atto che viene redatta motivazione in forma

semplificata ex Decreto Primo Presidente 29/04/2016 n. 68.
5. Va rilevata, in via preliminare ed assorbente, l’intervenuta abolitio criminis a
seguito di depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983
n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15
gennaio 2015, n. 8. A mente del citato decreto, il delitto dì omesso versamento
di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l.
12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla
seguente formulazione: «L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto della violazione>>. Nel
caso in esame, le violazione si riferiscono alle mensilità di agosto, settembre e
ottobre del 2008 per un ammontare complessivo di C 802,00 e dunque inferiore
a C 10.000 per annualità.
Trattandosi di violazioni c.d sotto soglia, il fatto contestato al ricorrente non è più
previsto dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata,
senza rinvio, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Peraltro, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 8 del decreto cit., le disposizioni del
decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale

2

sentenza perché il fatto non sussiste.

provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e,
ai sensi del successivo art. 9 cit, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità
amministrativa competente, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto
per altra causa alla medesima data. Ne consegue, per il caso in esame, la
trasmissione degli atti all’INPS di Teramo, non essendo maturata la prescrizione
del reato.
6. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio,

trasmissione degli atti alla sede INPS di Teramo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Direzione
INPS di Teramo.
Così deciso il 15/06/2016

perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato e deve disporsi la

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