Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30155 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30155 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pessotto Flavio, nato a Gaiarine il 16/06/1967
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 16/04/2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Riello, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il 16/04/2014 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, una richiesta di revisione presentata
personalmente da Flavio Pessotto avverso una sentenza del Tribunale di
Pordenone emessa nei confronti del suddetto, parzialmente riformata dalla Corte
di appello di Trieste e divenuta irrevocabile in data 23/01/2012. Nella
motivazione dell’ordinanza, la Corte bolognese segnalava che la revisione non

Data Udienza: 19/03/2015

era stata sollecitata «sulla scorta dell’emergenza di nuove prove, come previsto
e disciplinato dall’art. 630 cod. proc. pen., bensì sulla base di una diversa
interpretazione delle risultanze istruttorie»: di qui la valutazione di
inammissibilità dell’istanza.
Il Pessotto, ancora con atto personalmente sottoscritto, propone ricorso per
cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente evidenzia che il processo per il quale egli ha riportato condanna
si riferisce a presunte condotte violente da lui poste in essere in danno di Eliana

numerose denunce reciproche da cui erano scaturiti vari giudizi: in quello
oggetto della richiesta di revisione erano state assunte soltanto le testimonianze
della Monaco e dei familiari di costei, ritenute apoditticamente credibili. La Corte
di appello di Bologna avrebbe pertanto errato nel considerare che l’istanza
mirasse semplicemente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, giacché
– al fine di dimostrare l’assoluta non attendibilità di coloro che avevano reso
dichiarazioni accusatorie a suo carico – il Pessotto aveva enunciato ed offerto in
produzione molteplici prove nuove: ciò, in particolare, attraverso gli allegati nn.
6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 alla richiesta. Si tratterebbe di «fonti di prova
inconfutabili acquisite mediante deposizioni in udienza in vari processi in vari
anni, e fonti di prova esterne mai visionate, che solo a distanza di tempo
venivano scoperte, e che f unite a quelle già presenti ; fanno dubitare fortemente
della credibilità dei genitori della signora Monaco Eliana e del resto della sfera
accusatoria, facendo cadere tutto l’impianto accusatorio».

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.
E’ infatti pacificamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che
«l’istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva che
permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso
non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo
“straordinario” di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli
effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale
rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato,
quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o
un’inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei
e diversi da quelli definiti nel processo» (Cass., Sez. VI, n. 18338 del
10/03/2003, Cesarano, Rv 227242). Più in particolare, con riguardo alla
allegazione di elementi volti a contestare la credibilità di chi abbia già reso

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Monaco, sua ex moglie, segnalando che all’esito della separazione vi erano state

dichiarazioni accusatorie ritenute decisive, si è poi sostenuto che «il giudizio di
inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è
intervenuta, per fatti analoghi, una sentenza irrevocabile di condanna, non
costituisce una prova nuova tale da condurre all’ammissibilità di una richiesta di
revisione» (Cass., Sez. III, n. 49959 del 28/10/2009, Coticoni, Rv 245861).
Tanto premesso, deve al contempo osservarsi che le doglianze del Pessotto
appaiono ictu °cui/ generiche, non venendo spiegato in alcun modo perché, e
sotto quali profili, le presunte prove nuove sconfesserebbero gli specifici elementi

Il ricorrente si limita infatti a rappresentare che costituirebbero prove nuove (fra
le altre) una sentenza recante la sua assoluzione su fatti che erano stati oggetto
di denuncia da parte della Monaco, come pure una relazione di consulenza
tecnica, una fattura Telecom ed atti afferenti l’archiviazione di un altro
procedimento incardinatosi sulla base di una querela dei genitori della donna: ma
nulla viene dedotto sulle ragioni per cui gli esiti di quei giudizi od il contenuto di
quei documenti dovrebbero porsi in insanabile contrasto con la declaratoria di
penale responsabilità del Pessotto nel presente processo, concernente fatti
comunque diversi.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento in favore
della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/03/2015.

acquisiti a carico dell’imputato nel processo definitosi con condanna irrevocabile.

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