Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30154 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30154 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNINA MASSIMILIANO N. IL 19/12/1981
avverso il decreto n. 22/2013 TRIBUNALE di CREMA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con ordinanza del 7 maggio 2013 il Tribunale di Crema, quale
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta
da Mannina Massimiliano per il riconoscimento in suo favore del
vincolo della continuazione in riferimento ad otto titoli esecutivi
relativi a condanne intervenute tra il 2002 ed il 2010, perché
ripetitiva la domanda delibata Ai altra per la quale risultava
adottata dallo stesso tribunale l’ordinanza del 27.2.2012.
Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza l’interessato,
personalmente, denunciandone la illegittimità, in vero assai
confusamente, per difetto di motivazione~zi~ giacchè non
considerata la sentenza sub 6) e non considerata precedente
sentenza della quinta sezione di questa Corte resa su ricorso del
medesimo ricorrente per analoga questione.
2. Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione di questa Corte
con gli avvisi di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
All’argomento opposto dal giudice dell’esecuzione secondo il quale
la istanza dichiarata inammissibile è ripetitiva di altra già valutata
dal medesimo giudice e regolata con ordinanza, il ricorrente non
oppone alcunché di specifico, limitandosi l’impugnazione a
ripercorrere, si ribadisce assai confusamente, vicende processuali
pregresse circa il riconoscimento dell’invocato vincolo, peraltro in
passato parzialmente riconosciuto, senza alcuna indicazione del
nesso esistente tra detta cronistoria e l’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITATA
Roma, addì 30 aprile 2014
IN CANCELLERIA

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