Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30153 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30153 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS ALESSIO N. IL 12/06/1972
avverso l’ordinanza n. 456/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con ordinanza del 9 luglio 2013 la Corte di appello di Roma,
quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza proposta da De
Santis Alessio per il riconoscimento in suo favore del vincolo della
continuazione in riferimento a quattro titoli esecutivi relativi a
condanna per reati in materia di stupefacenti ed un episodio di
detenzione e ricettazione di armi e munizioni.
Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza l’interessato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per
difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena
complessiva.
2. Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione di questa Corte
con gli avvisi di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La doglianza si appalesa del tutto generica ed aspecifica dappoichè
limitata alla semplice quanto immotivata censura per la entità della
sanzione ritenuta di giustizia da parte del giudice dell’esecuzione in
seguito al riconoscimento dell’invocato vincolo della
continuazione.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014
Il Presidente
Il consigliere relatore

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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