Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30153 del 19/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30153 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TITONE EMANUELE N. IL 30/11/1989
avverso il decreto n. 119/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
et
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ef Luc,a
9-Yt4

31

Uditi difensor Avv.;

Eg

c.

Data Udienza: 19/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 8.1.2014 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato
il decreto del 19.12.2012 del Tribunale di Trapani, con il quale era stata imposta
a Titone Emanuele la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due
anni, con le prescrizioni accessorie di legge, ritenendo che il giudizio di
pericolosità sociale del predetto fosse stato correttamente formulato, in
considerazione del fatto che il Titone si è reso autore di numerose condotte
illecite, relative a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio commessi

idonee a dimostrare, quanto meno sul piano indiziario, che lo stesso è soggetto
stabilmente dedito alla commissione di traffici illeciti, relativi a delitti contro il
patrimonio e in materia di stupefacenti.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Titone,
lamentando la nullità del decreto per mancanza ed illogicità della motivazione,
non sussistendo elementi che possano giustificare l’applicazione della misura di
prevenzione; in particolare, la Corte di Appello non argomenta, anzi omette la
motivazione in relazione alle condanne ed ai procedimenti penali a carico del
ricorrente, laddove per le condanne riportate il predetto ha beneficiato della
sospensione condizionale della pena e l’art. 166 c.p. deve essere interpretato
nel senso della non applicabilità delle misure di prevenzione personali, che
presuppongono un giudizio di attuale pericolosità sociale, laddove quel giudizio
sia stato escluso da una prognosi favorevole.
3. Il Sostituto Procuratore Generale,

dr. Piero Gaeta, ha depositato

requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato ed in larga parte
generico.
1. Ed invero, la Corte territoriale ha elencato le plurime condotte illecite poste in
essere dall’imputato tra il 2009 ed il 2012,

che hanno determinato l’irrogazione

di condanne o l’applicazione di pena, con sentenze, o decreti penali, e
segnatamente quelle relative ai furti commessi il 28/1/2009, il 31/5/2009 ed il
28/5/2009, per le quali ha riportato condanna irrevocabile e -dopo essere stato
destinatario in data 29/6/2009 di avviso orale del Questore -quelle relative ai
reati in materia di stupefacenti, commessi il 12/4/2010 ed il 6/6/2012, nonché ai
reati di invasione di edifici, accertati il 28/12/2010 ed il 14/12/2011, di
ricettazione, commesso il 7/9/2009, di furto accertato il 20/4/2009 ed il recente
reato, successivo all’emissione del decreto impugn to di porto di oggetti atti ad

1

tra il 2009 ed il 2012, anche successivamente all’avviso orale, pienamente

offendere, commesso il 22/8/2013, tutti reati questi per i quali pende il relativo
processo penale, come da certificato di carichi pendenti acquisito in atti.
A fronte di tale elencazione il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente di
aver beneficiato per le condanne riportate, della sospensione condizionale della
pena, per cui in base al disposto dell’art. 166 c.p. non poteva essere applicata
nei suoi confronti la misura di prevenzione, ma in proposito non ha indicato
esattamente per quali condanne avrebbe beneficiato della sospensione
condizionale della pena, contravvenendo, in primo luogo, alla regola

581 e 591 c.p.p.. In ogni caso l’invocata norma di cui all’art. 166/2 c.p. fa
divieto di utilizzare per il giudizio di pericolosità esclusivamente una condanna
condizionalmente sospesa, ma nel caso di specie sono state considerate, invece,
dalla Corte territoriale, come detto, plurime condotte illecite, nell’arco
temporale indicato, di guisa che non merita censura il provvedimento impugnato
che ha ritenuto il Titone soggetto stabilmente dedito alla commissione di traffici
illeciti, relativi a delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, fondando
dunque il suo giudizio di pericolosità sulla predetta pluralità e varietà dei reati
contestati al ricorrente.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende,
trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.2.2015

della specificità dei motivi di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt.

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