Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30152 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30152 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALI’ PIETRO N. IL 26/05/1977
avverso l’ordinanza n. 44/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con ordinanza del 27 giugno 2013 il Tribunale di Reggio Emilia,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Balì
Pietro per il riconoscimento in suo favore del vincolo della
continuazione in riferimento a titoli esecutivi non indicati
evidenziandArgenericità. dekr~ster
Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza l’interessato,
personalmente, precisando che la sua istanza faceva riferimento a
due sentenze, la n. 708/2009 e la 1283/2012, e che, secondo
insegnamento di questa Corte, la norma di cui all’art. 671 c.p.p.
deve trovare applicazione alla fattispecie perché più favorevole al
reo.
2. Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione di questa Corte
con gli avvisi di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto logicamente ha il giudice territoriale evidenziato la
genericità della domanda, sia nella indicazione dell’oggetto del
giudizio, sia nelle ragioni a sostegno della istanza, né in questa sede
di legittimità ha il ricorrente sottoposto a critica il provvedimento
impugnato, limitandosi a domandare al giudice di legittimità un
mero, quanto inammissibile, accoglimento della domanda di merito
in riferimento a due sentenze soltanto numericamente indicate.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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