Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30152 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30152 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno

avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Nocera Inferiore il
26/03/2014, all’esito del processo penale celebrato nei confronti di

Maiorino Mario, nato ad Angri il 22/03/1961

D’Amaro Carolina, nata a Nocera Inferiore il 17/06/1968

D’Amaro Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 14/07/1978

De Martino Gerardo, nato ad Angri il 26/07/1953

Ragozzino Anna, nata a Torre Annunziata il 10/10/1960

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Paola Filippi, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Salerno, deducendo violazione della legge penale, ricorre avverso la sentenza
emessa in data 26/03/2014 dal Giudice di pace di Nocera Inferiore, recante la
declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati indicati in
epigrafe (cui si addebitavano lesioni personali reciproche, danneggiamento,
ingiurie e minacce), per tacita remissione delle rispettive querele.

querelante nel processo non può costituire fatto incompatibile con la volontà di
persistere nel proposito di perseguire il querelato, come invece ritenuto dal
Giudice di pace, e ciò neppure quando vi sia stato previo avviso circa la
possibilità di interpretare tale comportamento quale tacita remissione: il P.g.
territoriale richiama a riguardo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità,
pacificamente orientata in senso contrario rispetto alla tesi sostenuta dal giudice
di merito nella fattispecie concreta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è infatti da tempo orientata nel senso che
«nel procedimento davanti al Giudice di pace instaurato a seguito di citazione
disposta dal P.M., ex art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la mancata
comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza
sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela
– non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì
da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, cod.
pen.» (Cass., Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, Viele, Rv 241357). Una più
recente pronuncia, prestando adesione all’esegesi appena segnalata, ha altresì
chiarito che «la sanzione dell’improcedibilità per mancata presenza del
querelante nel processo è positivamente disciplinata nell’ordinamento vigente
solo nel caso previsto dal d.lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace). L’ipotesi è quella della mancata
comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti
– che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa – sia stato
regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4; per espressa previsione
normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela
ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata […]. Oltre il

2

Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, la mancata comparizione del

perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il
generale profilo delineato dall’art. 152 cod. pen. […], non è affatto previsto dalla
legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso
avviso del giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione
penale per ritenuta remissione tacita della querela. Com’è noto, infatti, l’art. 152
c.p., comma 2, dopo aver premesso che “la remissione è processuale o
extraprocessuale”, dispone che “la remissione extraprocessuale è espressa o
tacita” e che “vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti

deve trattarsi di “fatti” cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno,
che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata,
“non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri
orientamenti eventualmente internamente programmati”. Può aggiungersi, che
la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere
in atti o comportamenti “nel procedimento” di cui trattasi, dovendo appunto
essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento» (Cass., Sez. IV, n. 18187
del 28/03/2013, De Luca).
Nel caso in esame, come risulta dall’esame degli atti, la citazione di tutti gli
imputati, per effetto di atti distinti (del 23 e 26 ottobre 2007), era stata disposta
su iniziativa del Pubblico Ministero, e non su impulso diretto delle stesse persone
offese; costoro, che peraltro avevano la contestuale veste di imputati, erano poi
rimasti assenti malgrado fossero stati regolarmente citati. Gli stessi avevano
avuto avviso – come evidenziato nel corpo dei verbali di udienza loro inviati per
informarli della data di rinvio – delle conseguenze della eventuale, mancata
comparizione all’udienza successiva, ma si trattava di avvertimenti dati inutiliter,
stante il già consolidato indirizzo espresso da questa Corte.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di
Nocera Inferiore.

Così deciso il 16/06/2015.

incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. È, quindi, evidente che

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