Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3015 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3015 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

AZZARELLI Tiziana nata a Catania il 30.8.1987 – detenuta agli arresti domiciliari per questa
causa avverso la sentenza n. 83/15 del GIP del Tribunale di Prato del 28.4.2015;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. ssa Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

Premesso in fatto

Con sentenza del 28.4.2015 il Tribunale di Prato in composizione monocratica emetteva
sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di AZZARELLI TIZIANA,
imputata di una serie di reati di rapina aggravata, porto di arma e ricettazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’ imputata, avv.
Marano il quale deduceva la nullità della sentenza in quanto pronunciata senza che la Azzarelli,
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Data Udienza: 26/11/2015

detenuta in regime di arresti donniciliari, potesse partecipare al processo in quanto non
tradotta, né informata delle date di rinvio delle udienze.
Il Procuratore Generale chiedeva dichiarasi inammissibile il ricorso in quanto la Azzarelli aveva
ricevuto regolarmente la prima notifica e non aveva pertanto diritto ad essere informata dei
successivi rinvii essendo rappresentata dal suo difensore .
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Viene denunciata dalla ricorrente una violazione di legge processuale, consistente nel mancato

patteggiannento emessa dal GIP del Tribunale di Prato.
Risulta invece dagli atti che l’imputata Azzarelli Tiziana, ristretta in regime di arresti domiciliari,
in data 29.1.2015 riceveva, a mani proprie, la notifica e l’autorizzazione a comparire senza
scorta con mezzi propri per l’udienza del 7.4.2015. In tale udienza, stante il rinvio dovuto ad
assenza del giudice, veniva nuovamente disposta ed eseguita la notifica del verbale udienza
all’imputata, per il giorno 21.4.2015; in tale udienza l’imputata non compariva; il processo
veniva ulteriormente rinviato al 28.4.2015 data in cui pur essendo stata autorizzata a
comparire con mezzi propri, l’imputata rimaneva assente.
Orbene nessuna lesione del diritto di difesa si ravvisa nel caso di specie atteso che per effetto
delle notifiche a mani proprie indicate, si è correttamente instaurato il rapporto processuale tra
le parti, di tal che la mancata partecipazione al processo da parte dell’imputata, è ascrivibile ad
una sua legittima scelta senza che possa ravvisarsi la nullità assoluta denunciata dalla difesa
(Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010, Rv. 247689), tanto più che l’imputata ha conferito al suo
difensore, la procura speciale per definire il processo ex art. 444 c.p.p., con ciò evidenziando
una chiara conoscenza del processo e una esplicita volontà di definizione anticipata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende .
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle Ammende
Così deciso il 26.11.2015

intervento dell’imputata nel processo di merito, determinante la nullità della sentenza di

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