Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30146 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30146 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barretta Francesco, nato a Rocca di Neto il 06/01/1957

avverso la sentenza del 16/10/2014 de
, la Corte d’appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impug0 ato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigiière Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in p7(sona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato Francesco
Barretta in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12
settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori per un ammontare complessivo di C

Data Udienza: 20/04/2016

9.801,00 per il periodo agosto 2006- maggio 2007, previa dichiarazione di
estinzione delle violazioni relative ai periodo agosto 2006-febbraio 2007, ha
rideterminato la pena inflitta al medesimo in giorni 15 di reclusione ed C 100 di
multa.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, a mezzo del difensore,
Francesco Barretta deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per avere la Corte d’appello affermato la
responsabilità in mancanza della prova della corresponsione delle retribuzioni ai

delega 67/2014; con il secondo motivo la violazione della legge penale in
relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen, per avere illogicamente
motivato l’affermazione della responsabilità penale in assenza di prova della
notifica dell’avviso di accertamento e dunque della circostanza che il ricorrente
fosse stato messo in grado di estinguere il debito e usufruire della causa di non
punibilità prevista dalla legge;

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della
sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va rilevata, in via preliminare ed assorbente, l’intervenuta aboltio criminis a
seguito di depenalizzazione del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983
n. 463, conv. in I. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell’art. 3 comma 6 d.lgs 15
gennaio 2015, n. 8. A mente del citato decreto, il delitto di omesso versamento
di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis d.l.
12.9.1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla
seguente formulazione: «L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto della violazione>>.
Nel caso in esame, le violazioni residue relative ai periodi marzo-maggio 2007
sono necessariamente sotto soglia posto che l’intera omissione, pari a C
9.801,00.

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lavoratori e, in ogni caso, il reato sarebbe depenalizzato in forza della legge

Trattandosi di violazioni c.d sotto soglia, i fatti contestati al ricorrente non sono
più previsti dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va
annullata, senza rinvio, con la formula perché i fatti non sono più previsti dalla
legge come reato.
Non deve farsi luogo a trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, per
l’irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 8-9 cit., perché i
reati sono estinti per prescrizione al 16/01/2015, 16/02/2015 e 16/03/2015.

perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti residui non sono
previsti dalla legge come reato.
Così deciso il 20/04/2016

5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio,

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