Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30146 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30146 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIODATO GAETANO N. IL 04/09/1969
DI PIERRO ANGELO N. IL 25/10/1991
avverso l’ordinanza n. 987/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
19/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4~/sentite le conclusioni del PG Dott.AN- MA e a 4 , /j, p73,1 it4g

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19 dicembre 2014 il Tribunale del riesame di
Lecce ha rigettato l’istanza, proposta da Gaetano Diodato e Di Pierro Angelo ex
art. 309 c.p.p., avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il medesimo Tribunale in
data 4 novembre 2014, che disponeva nei loro confronti la misura della custodia
cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un’associazione per
delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo sub L), nonché

2.

Gaetano Diodato e Di Pierro Angelo hanno personalmente proposto

ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza del Tribunale del riesame,
deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta
sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n.
309/90, per avere l’impugnata ordinanza desunto l’elemento della consapevole
compartecipazione dalla realizzazione dei tre reati-fine, laddove dall’analisi del
materiale investigativo si evinceva in concreto la volontà di intrattenere rapporti
con il Savary al solo fine di acquistare sostanze stupefacenti, senza alcuna
intenzione di entrare a far parte della consorteria da quest’ultimo diretta. L’arco
temporale delle forniture è infatti piuttosto limitato (novembre 2012) e
dall’analisi delle captazioni telefoniche risulta la mera intenzione di acquistare
droga per porre in essere, autonomamente, un’attività volta al perseguimento
dei propri interessi, laddove il Savary utilizza la propria organizzazione per
recapitare la droga, esigendone il prezzo alla consegna.
Si contesta, inoltre, sotto i medesimi profili, l’attribuzione di un ruolo apicale
ai ricorrenti, che erano privi di qualsiasi potere decisionale nell’impresa criminosa
capeggiata dal Savary.
Un ulteriore motivo di doglianza, infine, viene prospettato con riguardo al
solo Di Pierro, per violazioni di legge e vizi motivazionali

ex artt. 274 e 275

c.p.p., circa la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non
avendo il Tribunale motivato sugli aspetti evidenziati dalla difesa (giovane età,
incensuratezza, situazione familiare e lavorativa, risalenza temporale dei fatti,
ecc.) al fine di ottenere una misura cautelare meno afflittiva, anche con l’utilizzo
di apposita strumentazione elettronica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Diodato è inammissibile per manifesta infondatezza.

1

per alcuni episodi di illecita detenzione (capi sub L2, L3 e L4).

2. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura deve
ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su cui poggia
l’impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione
analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando
conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del
relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l’impugnata ordinanza abbia fatto
buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame,

sulla base delle numerose ed univoche emergenze investigative ivi
compiutamente rappresentate – e in particolare del contenuto delle conversazioni
intercorse con gli altri coindagati e con il capo dell’organizzazione, Cyril Savary
(v. gli elementi indiziari esposti nelle pagg. 2-5) – il rilevante e stabile contributo
partecipativo dall’indagato offerto alle attività del sodalizio criminale in esame e
le forme e modalità del suo coinvolgimento nella realizzazione degli ipotizzati
reati-fine.

3. A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze
procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e
prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della
decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo
delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura
alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento
di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui
rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema
Corte.
Al riguardo v’è da osservare, peraltro, che l’ordinamento non conferisce a
questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende oggetto d’indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti
rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta
l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle
connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto
esclusivamente alla verifica dell’atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di
esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere
negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende
l’atto per ciò stesso insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità
2

puntualmente replicando alle obiezioni difensive e linearmente evidenziando,

evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep.
19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010,
Rv. 248698).

4. Parzialmente fondato, di contro, deve ritenersi il ricorso del Di Pierro, che
va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

Infondati devono ritenersi, per le medesime ragioni su indicate in

relazione alla posizione del Diodato, i profili di doglianza che investono la gravità
della base indiziaria posta a sostegno dell’impugnato provvedimento, avendo il
Tribunale del riesame illustrato con argomentazioni chiare ed immuni da vizi
logico-giuridici ictu °cui/ percepibili il ruolo di stretto collaboratore del Savary, sia
pure in posizione più defilata rispetto a quella del Diodato, e le specifiche
modalità del perdurante contributo partecipativo concretamente offerto in favore
del sodalizio oggetto del correlativo tema d’accusa, anche attraverso il supporto
prestato al soggiorno dei corrieri in Taranto in attuazione di un piano
preordinato.
Sulla base delle conversazioni intercorse con il Savary, inoltre, il Tribunale
ha congruamente individuato gli elementi indiziari del coinvolgimento del
ricorrente nella realizzazione degli ipotizzati reati-fine, sottolineandone
l’assunzione dell’impegno volto ad assicurare assistenza legale ad altri sodali e a
garantire la continuazione delle attività di approvvigionamento delle cospicue
quantità di sostanze stupefacenti da immettere sul mercato.
Il Tribunale del riesame, dunque, ha provveduto ad una dettagliata analisi
ricognitiva del materiale investigativo raccolto, senza alcuna “atomizzazione” dei
dati oggetto del suo vaglio, ma opportunamente inserendoli, dopo averne
singolarmente saggiato il rilievo, in una visione complessiva dei fatti e delle
correlative emergenze, in tal guisa pervenendo, del tutto coerentemente, ad un
giudizio di rilevante gravità del compendio indiziario, in quanto sostenuto da una
base storico-fattuale adeguatamente riscontrata ed assistita da una specifica
valenza sintomatica.

6.

Fondato, di contro, deve ritenersi il profilo di doglianza che investe

l’apprezzamento delle esigenze cautelari, non emergendo dalla motivazione
dell’impugnato provvedimento, pur a fronte degli elementi al riguardo
compiutamente dedotti dalla difesa, traccia alcuna delle ragioni giustificative
poste a sostegno del ritenuto periculum libertatis.

5.

S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata
ordinanza, per un nuovo esame del punto ora indicato, che nella piena libertà dei
relativi apprezzamenti di merito dovrà colmare siffatta lacuna motivazionale,
uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti.

7. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso del Diodato deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di

nella misura di euro mille.
Il ricorso del Di Pierro, invece, va accolto limitatamente al profilo attinente
alle esigenze cautelari e rigettato nel resto.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Diodato Gaetano e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Di Pierro Angelo
limitatamente alle esigenze cautelari e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Lecce per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del Di Pierro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 4 giugno 2015

Il Presidente

una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare

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