Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30145 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30145 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPIZZI SANDRO N. IL 13/06/1981
avverso l’ordinanza n. 1849/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
16/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 . 4-€ rtz.ii P •
itAkp44.4.4.4- noh.

Uditi difensor Avv.;

L

(1-4.1

AA Crvii p

Data Udienza: 06/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. Capizzi Sandro , tramite il dì ensore fiduciario, propone ricorso per cassazione
avverso la ordinanza con la qua e il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato
l’appello proposto dal Capizzi a verso il provvedimento di reiezione della istanza
dallo stesso articolata innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la decorrenza
dei termini massimi di custodia autelare.
2. In fatto il ricorrente ha evidriziato di essere sottoposto a custodia in carcere
dal 16 dicembre 2008 con l’impi tazione di cui agli artt. 416 bis e 73 Dpr 309/90,

ricorso per cassazione , la C rte ha annullato la condanna limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte distrettuale , rispetto alla quale
pende , alla data del ricorso , il elativo giudizio.
3. Decorsi i termini massimi e art. 303, comma 4 letterà C, cod.proc.pen. si
invocava la scarcerazione, den gata dalla Corte di Appello sul presupposto della
interruzione del periodo di cus odia cautelare dal 12 aprile 2009 al 12 ottobre
2013 lungo il quale il Capizzi av, va scontato la condanna per altro reato.
4. Proposto appello ex art. 3i0 cod.proc.pen. , il Tribunale del riesame ha
respinto il gravame su un pre upposto diverso , quello della computabilità nel
termine dei periodi di sospensio e ex art. 304 comma 1 lettera C cod.proc.pen..
5. Averso tale ultima decisione il Capizzi deduce :
violazione degli artt. 597 e 51 cod.proc.pen. giacchè, considerata la natura
dell’appello cautelare, il devolut al Tribunale era esclusivamente circoscritto alla
valutazione in diritto correla ‘a alla denegata compatibilità tra detenzione
cautelare ed espiazione della iena, sìcchè il Tribunale non poteva superare il
perimetro tracciato dai motivi d !l’appello;
violazione dell’art. 546 cod.proc.pen. per avere la Corte integralmente
pretermesso il tenore della me oria difensiva allegata dalla quale emergevano
due decisioni contestuali e per

osizioni identiche resa dalla Corte di Appello con

le quali i due imputati di riferi

ento erano stati scarcerati per decorrenza dei

termini con l’esplicita conside

zione per la quale non potevano considerarsi

momenti di sospensione diversi da quelli di cui al la lettera A dell’art. 303 comma
I e in seno alla quale si face a riferimento ad un orientamento espresso da
questa Corte in ordine alla nece sità di riferirsi alla pena inflitta in concreto e non
a quella stratta prevista per il r ato in contestazione, si che il periodo massimo,
considerato il portato della cond nna comminata , era di anni 4.
6. Il ricorso è inammissibile per ,sopravvenuta carenza di interesse.
7. Come emerge dagli atti acquisiti da questa Corte il ricorrente è stato rimesso
in liberta a far data dal 17 febb

io 2015.

Considerato dunque il tenore del ricorso ha dunque perso interesso al gravame.

fatti per i quali ha riportato c ndanna in primo e secondo grado. Interposto

Tanto peraltro giustifica l’eson ro dal ricorrente dalla condanna alle spese del
grado ed al pagamento della

ndennità ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

trattandosi di motivo di inammissibilità non imputabile allo stesso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesst.
Così deciso il 6 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA