Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30144 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30144 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANSONE ALESSANDRO N. IL 10/08/1989
avverso l’ordinanza n. 1890/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
07/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 06/05/2015

1. Sansone Alessandro impug a per Cassazione tramite il difensore fiduciario
l’ordinanza del Tribunale del iesame di Palermo con la quale è stata data
conferma alla ordinanza di c stodia cautelare in carcere resa in danno del
ricorrente all’esito della condanna inflitta al suddetto in appello per l’ipotesi di
reato di cui all’art. 416 bis cod. en. aggravata ex comma IV stessa norma.
2. Si evidenzia nel ricorso com , in esito al ricorso in cassazione interposto dal
Sansone avverso il provvedime to con il quale venne originariamente applicata
la misura custodiale di maggio rigore, la Corte aveva annullato con rinvio sul
presupposto afferente l’insussi tenza della gravità indiziaria; ancora, che, in
sede di rinvio, il Tribunale el riesame aveva annullato il provvedimento
genetico.
Il ricorrente era stato poi ass Ito in primo grado e condannato in appello con
contestuale applicazione della
isura che si contrasta. Misura, questa, che non
poteva essere emessa per il gi dicato cautelare formatosi in esito alla originaria
decisione di questa Corte ed I successivo annullamento disposto in sede di
rinvio sulla base di un material indiziario sostanzialmente identico a quello poi
preso in considerazione dalla C rte di Appello per supportare la condanna.
Quanto alle emergenze la Corte non avrebbe preso nella dovuta considerazione i
dati evidenziati dalla difesa a s pporto della insussistenza delle esigenze, sia con
riferimento al pericolo di fuga he al rischio di reiterazione, correlati all’attività
lavorativa intrapresa , all’assen a effettiva di contatti con sodali , alle prospettive
di matrimonio.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
4. Il primo motivo è manifesta ente infondato.
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce infatti, di per sé, fatto
nuovo che legittima l’emissione di una misura cautelare personale, non preclusa
da un giudicato cautelare for atosi prima di tale atto è costituisce inoltre,
quando sia relativo ad uno dei reati di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc.
pen. elemento idoneo a fonda e la presunzione di pericolosità che impone la
misura della custodia cautelar in carcere ( In termini Sez. 1, n. 13904 del
11/12/2008 – dep. 30/03/2009, Genovese, Rv. 243129; vedi anche N. 30582
del 2003 Rv. 226103, N. 18955 del 2004 Rv. 228161).
Del tutto correttamente, dunqu , il Tribunale ha emesso il nuovo provvedimento
cautelare prescidendo dalla sit azione processuale formatasi in precedenza sul
titolo genetico.
3. Quanto alle esigenze cautel ri, del tutto correttamente sono state ritenuti
non utili a vincere la presunzi ne di sussistenza delle emergenze cautelari gli
elementi indicati dalla difesa, o gi ribaditi con il gravame che occupa, ritenuti ,
con valutazione immune da inc Ongruenze logiche, non incidenti sulla perduranza
del vincolo associativo avuto iguardo, peraltro, al ruolo di collegamento con
latitanti ascritto al ricorrente, destinato a concretare le emergenze cautelari
all’uopo riscontrate anche oltre ‘ambito della presunzione.
Elemento in fatto, questo, c e nel ricorso non trova contestazione alcuna
denunziando in parte qua I aspecificità del gravame rispetto al nucleo
essenziale della valutazione spe a sul punto dal giudice della cautela.
4. Alla declaratoria di inam issibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, determinata in via e uitativa nei termini di cui al dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese
processuali e della somma di eu o 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gl adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
DATTCPP.
Così deciso il 6 maggio 2015
IL Presid
Il Consigliere estensore

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